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Quando il creditore può chiedere il fallimento?

Damiano Guerra
Damiano Guerra
2025-10-21 00:10:56
Numero di risposte : 23
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Il creditore può chiedere il fallimento se l’imprenditore è insolvente e l’insolvenza è l’incapacità di far fronte ai propri debiti e di pagare con regolarità spese di gestione dell’impresa. Pertanto, il mancato pagamento di alcune fatture o di alcune rate non implica necessariamente l’insolvenza e non giustifica la richiesta d’istanza di fallimento. Anche se, secondo la giurisprudenza, un solo mancato pagamento, se è particolarmente significativo, potrebbe essere sufficiente. Infine, il debito deve essere di almeno trentamila euro. Se il debitore si è cancellato dal registro delle imprese, si ha tempo un anno per presentarla. La richiesta la fanno i creditori tramite un atto in tribunale, e affiancati obbligatoriamente da un legale. Anche il debitore ha la possibilità di presentare l’istanza di fallimento e può farlo senza doversi avvalere per forza di un avvocato.
Giuliana Giuliani
Giuliana Giuliani
2025-10-15 19:57:19
Numero di risposte : 20
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Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero. La dichiarazione di fallimento non ha luogo, se dagli atti dell’istruttoria prefallimentare risulta un ammontare dei debiti scaduti o non pagati inferiore a trentamila euro. La legge afferma che il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero. È il tribunale del luogo dove ha sede principale l’impresa a dichiarare il fallimento.
Angela Lombardi
Angela Lombardi
2025-10-05 03:46:18
Numero di risposte : 31
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Il creditore ha una sola possibilità: chiedere il fallimento del debitore. Occorre infatti che il debitore: abbia avuto, nei tre esercizi precedenti, un attivo patrimoniale complessivo annuo superiore a Euro 300.000; abbia avuto, sempre nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi complessivi annui superiori a Euro 200.000; abbia debiti complessivi superiori a Euro 500.000; il credito per il quale il creditore istante agisce deve essere superiore a Euro 30.000,00.