La casa familiare viene identificata nel luogo degli affetti, degli interessi, e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, centro di aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo, complesso di beni funzionalmente organizzati per assicurare l’esistenza della comunità familiare.
È frequente l’ipotesi in cui la casa familiare sia di proprietà esclusiva di uno solo dei due coniugi.
Perché, però, una abitazione possa essere definita casa familiare e possa essere, quindi, assegnata ad uno dei due coniugi in caso di separazione e/o di divorzio, nonostante sia di proprietà esclusiva dell’altro, è necessario che la coppia abbia dei figli, minorenni e/o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
L’assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale in favore di uno dei coniugi, avendo come unica finalità quella di tutelare l’interesse dei i figli a permanere nel loro ambiente domestico nel quale sono cresciuti.
In assenza di figli alcun provvedimento di assegnazione può essere disposto a favore del coniuge non proprietario.
Il provvedimento di assegnazione è opponibile al terzo se, ad esempio, nel contratto di acquisto della casa coniugale da parte del terzo sia inserita una c.d. clausola di rispetto del titolo di detenzione qualificata derivante dal negozio familiare al coniuge assegnatario.
Se fosse al terzo acquirente opponibile il provvedimento di assegnazione casa coniugale posteriore al suo atto di acquisto, in assenza delle summenzionate condizioni, questo significherebbe svuotare di significato il diritto di proprietà che l’altro coniuge ha sull’immobile in questione, di cui verrebbe sostanzialmente espropriato.
In difetto della clausola di rispetto inserita del contratto di vendita della abitazione familiare, ovvero nel caso in cui non sia profilabile un contratto di comodato tra il terzo e l’altro coniuge, alcun provvedimento di assegnazione potrà essere opposto al terzo, che avrà diritto, quindi, ad ottenere che la casa venga lasciata libera dall’altro coniuge e dai suoi figli, malgrado il provvedimento di assegnazione e malgrado il terzo abbia avuto al momento dell’acquisto della casa la consapevolezza che detto immobile fosse destinato a soddisfare i bisogni della famiglia.