Casa coniugale: proprietà esclusiva?

Eriberto Barone
2025-05-28 13:59:08
Numero di risposte: 7
La casa familiare viene identificata nel luogo degli affetti, degli interessi, e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, centro di aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo, complesso di beni funzionalmente organizzati per assicurare l’esistenza della comunità familiare.
È frequente l’ipotesi in cui la casa familiare sia di proprietà esclusiva di uno solo dei due coniugi.
Perché, però, una abitazione possa essere definita casa familiare e possa essere, quindi, assegnata ad uno dei due coniugi in caso di separazione e/o di divorzio, nonostante sia di proprietà esclusiva dell’altro, è necessario che la coppia abbia dei figli, minorenni e/o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
L’assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale in favore di uno dei coniugi, avendo come unica finalità quella di tutelare l’interesse dei i figli a permanere nel loro ambiente domestico nel quale sono cresciuti.
In assenza di figli alcun provvedimento di assegnazione può essere disposto a favore del coniuge non proprietario.
Il provvedimento di assegnazione è opponibile al terzo se, ad esempio, nel contratto di acquisto della casa coniugale da parte del terzo sia inserita una c.d. clausola di rispetto del titolo di detenzione qualificata derivante dal negozio familiare al coniuge assegnatario.
Se fosse al terzo acquirente opponibile il provvedimento di assegnazione casa coniugale posteriore al suo atto di acquisto, in assenza delle summenzionate condizioni, questo significherebbe svuotare di significato il diritto di proprietà che l’altro coniuge ha sull’immobile in questione, di cui verrebbe sostanzialmente espropriato.
In difetto della clausola di rispetto inserita del contratto di vendita della abitazione familiare, ovvero nel caso in cui non sia profilabile un contratto di comodato tra il terzo e l’altro coniuge, alcun provvedimento di assegnazione potrà essere opposto al terzo, che avrà diritto, quindi, ad ottenere che la casa venga lasciata libera dall’altro coniuge e dai suoi figli, malgrado il provvedimento di assegnazione e malgrado il terzo abbia avuto al momento dell’acquisto della casa la consapevolezza che detto immobile fosse destinato a soddisfare i bisogni della famiglia.

Raffaele Lombardi
2025-05-28 12:33:50
Numero di risposte: 8
La casa coniugale è il luogo dove si è svolta la vita dell’intero nucleo familiare. La dimora familiare è un centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, ambiente che concorre allo sviluppo e alla formazione della personalità della prole. Non ha rilevanza se la casa sia di proprietà esclusiva del coniuge. La casa familiare è considerata tale per la convivenza della famiglia a prescindere dal titolo del possesso.
L’ assegnazione della casa coniugale è prevista in funzione della tutela della prole minorenne ovvero maggiorenne non economicamente indipendente. Con il provvedimento di assegnazione, il coniuge acquista solo il diritto di abitarvi unitamente ai figli. Non determina una diversa proprietà dell’immobile. Se è in locazione, il genitore assegnatario subentra nel contratto di fitto per successione di legge. Per cui la casa di proprietà esclusiva di un coniuge resta tale.
Se non ci sono figli a chi spetta il diritto di abitare la casa coniugale. – Nel caso in cui la casa è di proprietà esclusiva del coniuge, ovvero di uno dei due: il coniuge non proprietario dovrà lasciare l’abitazione. In caso di comproprietà ai coniugi: entrambi avranno diritto di abitarvi. Potranno procedere ad un accordo oppure ad una divisione giudiziale dell’immobile in caso di mancato accordo.

Ivonne Guerra
2025-05-28 12:13:49
Numero di risposte: 7
L'attribuzione dell'immobile adibito a casa familiare in proprietà esclusiva dell'assegnatario in sede di divisione configura una causa automatica di estinzione del diritto di godimento con tale destinazione, che comporta il conferimento allo stesso immobile di un valore economico pieno corrispondente a quello venale di mercato.
L'immobile attribuito in proprietà esclusiva al coniuge già assegnatario quale casa coniugale non può considerarsi decurtato di alcuna utilità, posto che la qualità di titolare del diritto dominicale e quella di titolare del diritto di godimento vengono a coincidere.
Non si configura alcun diritto altrui che limiti le facoltà di godimento del coniuge attributario dell'intero - e già assegnatario in quanto affidatario della prole - e sia, perciò, idoneo a comportare la diminuzione del valore di mercato del bene.
L'assegnazione del godimento della casa familiare, ex 337 sexies cod. civ. ovvero in forza della legge sul divorzio, non può essere considerata in occasione della divisione dell'immobile in comproprietà tra i coniugi al fine di determinare il valore di mercato del bene qualora l'immobile venga attribuito al coniuge titolare del diritto al godimento stesso, atteso che tale diritto è attribuito nell'esclusivo interesse dei figli e non del coniuge affidatario e, diversamente, si realizzerebbe una indebita locupletazione a suo favore, potendo egli, dopo la divisione, alienare il bene a terzi senza alcun vincolo e per il prezzo integrale.
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