Cos'è il provvedimento di assegnazione in godimento della casa familiare?

Antonina Martino
2025-05-25 23:12:45
Numero di risposte: 5
Il provvedimento di assegnazione in godimento della casa familiare è il provvedimento adottato dal giudice in caso di separazione o divorzio dei coniugi volto ad assicurare ai figli la conservazione dello stesso ambiente domestico necessario a garantire nella quotidianità quei riferimenti affettivi utili e di sostegno ad una crescita serena.
All’art. 337 sexies cc infatti, viene sottolineato come il godimento della casa familiare è disposto tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, ai quali deve essere assicurato il mantenimento dello stesso ambiente casalingo al fine di rendere meno traumatica la separazione dei genitori.
Considerato quindi, che il principio su cui si basa l’istituto dell’assegnazione della casa familiare è la protezione dell’interesse del minore, la giurisprudenza è ormai granitica nell’affermare che in assenza di figli il giudice non può disporre l’assegnazione dell’abitazione, nemmeno quando il coniuge più debole sia privo di una casa mentre l’altro sia proprietario di più immobili.
La Corte di Cassazione si è espressa numerose volte su tali temi e pertanto proviamo a fare chiarezza vedendo di seguito i principi e gli orientamenti consolidati.
Sempre più spesso, anche a causa della precarietà economica che affligge le giovani coppie, la casa ove si stabilisce il nuovo nucleo familiare viene data in prestito dai genitori di uno dei coniugi o dei conviventi.
La Cassazione a Sezioni Unite sin dal 2004 con la sentenza n. 13603/2004, ha espresso il principio ormai granitico secondo cui bisogna porre attenzione al termine stabilito nel contratto di comodato d’uso gratuito stipulato tra i genitori ed il coniuge.
Qualora infatti si tratti di comodato d’uso a termine, il Giudice della separazione potrà sicuramente assegnare l’abitazione al genitore collocatario che tuttavia, dovrà rilasciare l’immobile alla scadenza del contratto stesso.
Qualora invece il contratto di comodato, anche verbale, non indica un preciso giorno, mese ed anno di restituzione dell’immobile, lo stesso si ritiene concesso in prestito per venire incontro alle esigenze abitative del nucleofamiliare, pertanto, nonostante la separazione, in caso di assegnazione di detto immobile, fin quando persistono le esigenze abitative, la casa non va restituita.
In definitiva pertanto, al genitore collocatario dei figli, qualora sussistano i presupposti di legge, può essere assegnata la casa di proprietà dei suoceri concessa in prestito al figlio ed adibita ad abitazione familiare.
Ora veniamo invece all’ipotesi in cui la casa adibita ad abitazione familiare siamo molto grande e di facile divisione.
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza del 2020 n. 22266, ha confermato il principio secondo cui in alcune situazioni è possibile prevedere l’assegnazione al genitore collocatario di solo una porzione dell’abitazione familiare.
Secondo gli Ermellini infatti, il Giudice chiamato a pronunciarsi sulla separazione o divorzio dei coniugi può disporre l’assegnazione dell’abitazione familiare di proprietà di uno di questi al coniuge collocatario solo se il grado di conflittualità e litigiosità esistente tra i coniugi sia davvero molto lieve e solo qualora l’unità abitativa sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia ovvero sia agevolmente divisibile.
Tale scelta di limitare o concedere l’assegnazione della casa coniugale ad una porzione soltanto dell’immobile è del tutto discrezionale del giudice il quale – tenuto conto del superiore ed esclusivo interesse del minore – deve anche valutare che tale ipotesi sia idonea ad agevolare la condivisione della genitoriale e a conservare l’ambiente domestico del figlio.
Nel corso degli ultimi anni sempre più spesso i genitori chiedono il collocamento paritetico dei figli presso ciascun coniuge, chiedendo l’attuazione di un calendario di visita che preveda i medesimi tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore.
Come conseguenza di tale richiesta, molte volte viene domandato se è possibile richiedere al Giudice l’assegnazione congiunta della casa prevedendo che ogni genitore abiti l’immobile insieme ai figli limitatamente ai periodi di propria spettanza e la lasci dando il “cambio” all’altro genitore quando questi terminano.
Con sentenza n. 6810/2023 la Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che una tale disposizione, che presuppone una seria e concordata organizzazione dei genitori, nel rispetto e nell’esercizio della responsabilità genitoriali di ciascuno può essere emessa solo se corrispondente al reale interesse dei minori ed alle loro esigenze di crescita ed essere idonea a consolidare l’habitat e le consuetudini di vita.

Silvana Carbone
2025-05-25 22:16:52
Numero di risposte: 5
L’assegnazione della casa familiare – disciplinata dall’art. 337-sexies c.c. – è il provvedimento mediante il quale il Giudice della separazione statuisce quale dei due coniugi potrà ancora abitare nel domicilio della famiglia, un tempo comune ad entrambi.
Il presupposto fondamentale perché il Giudice possa decidere di assegnare la casa familiare a questo o a quel coniuge, a prescindere da chi sia il proprietario dell’immobile, è la presenza di figli minori, al fine di garantire agli stessi la permanenza del legame con l’habitat familiare ove sono cresciuti.
Per “casa familiare” si intende il luogo ove i coniugi vivevano insieme, a prescindere da chi sia il legittimo proprietario dell’immobile.
L’abitazione dev’essere stata habitat domestico, ossia il luogo degli affetti, degli interessi e delle consuetudini familiari durante la convivenza, il centro aggregativo dei suoi membri.
Il provvedimento di assegnazione può riguardare questo e soltanto questo immobile: non è possibile ottenere l’assegnazione di un appartamento diverso da quello in cui la famiglia ha vissuto poiché sono esclusi tutti gli altri immobili di cui i coniugi abbiano disponibilità.
Nel caso in cui la “casa familiare” non fosse di proprietà dei coniugi, ma semplicemente in “affitto” [tecnicamente, concessa in locazione], il provvedimento di assegnazione della casa familiare determina una cessione ex lege del relativo contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario e l’estinzione del rapporto in capo all’originario conduttore.
Tale estinzione si verifica anche nell’ipotesi in cui entrambe le parti abbiano sottoscritto il contratto di locazione.
Il coniuge cui viene assegnata la casa familiare, in questo modo, diviene l’unico “inquilino” dell’immobile, con l’esclusiva responsabilità di tutti i doveri che derivano da un contratto di locazione.

Lisa Marini
2025-05-25 21:57:58
Numero di risposte: 9
Il provvedimento di assegnazione della casa familiare è una decisione presa da un giudice, o un accordo tra i genitori, per stabilire chi rimarrà nella casa in cui la famiglia viveva prima della separazione, del divorzio, o della cessazione della convivenza.
L’assegnazione della casa familiare consiste nel decidere chi dei due genitori rimanga nella casa familiare insieme ai figli, in modo che questi possano sentirsi al sicuro e non veder stravolta la propria vita.
Il provvedimento di assegnazione che rispetta determinati requisiti richiesti dalla legge può essere trascritto per renderlo opponibile a terzi.
La trascrizione dell’assegnazione della casa familiare è dunque una materia complessa che richiede particolare attenzione alle norme del diritto civile che regolano la pubblicità immobiliare.
In caso di separazione consensuale, la trascrizione dell’assegnazione della casa familiare richiede la forma dell’atto pubblico.
Per evitare fraintendimenti e problematiche successive, è essenziale che i coniugi in fase di separazione siano consapevoli delle norme relative alla trascrizione dell’assegnazione della casa familiare.

Loredana Valentini
2025-05-25 19:10:49
Numero di risposte: 9
Il tema dell’assegnazione della casa familiare è stato riformato ad opera del Decreto Legislativo 154 del 2013.
Questo è infatti il principio generale che guida l’intera norma.
La giurisprudenza ha dato una definizione abbastanza ampia di casa familiare.
Di essa non fa parte solo l’immobile all’interno del quale si svolge la vita familare, ma anche i mobili, gli arredi, i servizi e le pertinenze della stessa.
Il presupposto dell’assegnazione della casa familiare è in primo luogo il collocamento presso il coniuge dei figli.
L’articolo 337-sexies tace in merito all’assegnazione della casa familiare in assenza di figli.
L’articolo 337-sexies stabilisce come l’assegnazione della casa familiare debba essere trascritta ai sensi dell’articolo 2643 del codice civile.
Il diritto dell’assegnatario deve infatti essere considerato come diritto personale di godimento.
Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
La ratio di questa disposizione è facilmente individuabile.
Una nuova convivenza, un abbandono della casa o un nuovo matrimonio non possono infatti che far venir meno i presupposti “di continuità” sottesi all’assegnazione.
L’habitat abitudinario della prole verrebbe meno e con esso viene meno la finalità della norma.

Luigi Greco
2025-05-25 17:56:37
Numero di risposte: 3
L’assegnazione della casa familiare è una misura prevista dal nostro ordinamento per tutelare il benessere dei figli minori e garantire loro stabilità e continuità abitativa anche dopo la separazione o il divorzio dei genitori.
Questo provvedimento ha come obiettivo principale la protezione degli interessi della prole, permettendo loro di continuare a vivere nell’ambiente domestico che conoscono, riducendo al minimo i traumi e i disagi derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare.
Il genitore assegnatario non acquisisce la proprietà dell’immobile, né i diritti reali di usufrutto o di abitazione, acquista più semplicemente un diritto personale di godimento dell’immobile limitato al periodo necessario per il benessere dei figli.
L’assegnazione può comunque essere disposta a favore dell’altro genitore se ciò risponde meglio alle esigenze dei figli.
L’assegnazione della casa familiare ha una durata che è strettamente legata alle esigenze dei figli.
Il diritto di abitazione cessa quando i figli diventano economicamente autosufficienti.
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