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Qual è la larghezza minima di una strada servitù di passaggio?

Elsa Rossetti
Elsa Rossetti
2025-10-08 11:44:56
Numero di risposte : 29
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La legge non determina un’ampiezza minima della servitù di passaggio: dovranno pertanto essere le parti a stabilirne una adeguata allo scopo per cui la servitù viene costituita. Ad esempio, per una servitù carrabile occorreranno almeno 2,5 metri per consentire a un veicolo di poter transitare; se però si tratta di mezzo agricolo, allora l’ampiezza potrà giungere anche sino a 5 metri. Al contrario, per una semplice servitù di passaggio pedonale è sufficiente un’ampiezza di 1 metro o poco più. In assenza di esplicite indicazioni, l’ampiezza della servitù può essere desunta: dalle delimitazioni preesistenti. Se il passaggio serve solamente per assicurare l’attraversamento a piedi o, al massimo, a bordo della propria autovettura, l’ampiezza non potrà essere superiore a quella di un veicolo medio; se il passaggio serve per il transito di veicoli molto grandi, allora l’estensione dovrà ritenersi superiore a quella che consente l’attraversamento a una normale vettura. In sintesi, se il titolo costitutivo della servitù non prevede nulla di specifico, trova applicazione la regola generale prevista dal codice civile secondo cui, nel dubbio circa l’estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.
Anselmo Testa
Anselmo Testa
2025-10-08 10:28:54
Numero di risposte : 21
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4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%. 3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorché realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio. 1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche. 6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, l'amministrazione Comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo. 7. É consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione. ISTRUZIONI - Il Comune può prescrivere l'utilizzo di specifici tipi di materiali ed imporre specifiche modalità di esecuzione dei manufatti per zone particolari del proprio territorio. - Il riferimento normativo di cui ai commi 1 e 4 è il testo del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503. - I riferimenti normativi di cui al comma 7 sono i testi del "Nuovo codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. - Il riferimento normativo di cui al comma 5 è il testo del D.M. 14 giugno 1989, n. 236.