La legge non determina un’ampiezza minima della servitù di passaggio: dovranno pertanto essere le parti a stabilirne una adeguata allo scopo per cui la servitù viene costituita.
Ad esempio, per una servitù carrabile occorreranno almeno 2,5 metri per consentire a un veicolo di poter transitare; se però si tratta di mezzo agricolo, allora l’ampiezza potrà giungere anche sino a 5 metri.
Al contrario, per una semplice servitù di passaggio pedonale è sufficiente un’ampiezza di 1 metro o poco più.
In assenza di esplicite indicazioni, l’ampiezza della servitù può essere desunta:
dalle delimitazioni preesistenti.
dall’utilizzo a cui essa è destinata.
se il passaggio serve solamente per assicurare l’attraversamento a piedi o, al massimo, a bordo della propria autovettura, l’ampiezza non potrà essere superiore a quella di un veicolo medio;
se il passaggio serve per il transito di veicoli molto grandi, allora l’estensione dovrà ritenersi superiore a quella che consente l’attraversamento a una normale vettura.
In sintesi, se il titolo costitutivo della servitù non prevede nulla di specifico, trova applicazione la regola generale prevista dal codice civile secondo cui, nel dubbio circa l’estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente.