Un datore di lavoro viola la privacy quando effettua controlli intenzionali a distanza e sorveglia i suoi dipendenti con impianti audiovisivi o simili senza autorizzazione.
Il datore di lavoro non può effettuare controlli intenzionali a distanza e non può dunque sorvegliare i suoi dipendenti con impianti audiovisivi o simili.
Le uniche eccezioni sono rappresentate da esigenze organizzative, produttive o di sicurezza sul lavoro.
Una regola, questa, a cui sono soggetti anche i controlli difensivi, il cui obiettivo è l’accertamento di comportamenti illeciti da parte dei dipendenti: i sistemi non possono però essere utilizzati per controllare come un dipendente svolge la sua attività.
Secondo quanto stabilito dall’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori, le telecamere sono ammesse per esigenze organizzative e produttive, per preservare l’incolumità dei dipendenti e per proteggere il patrimonio aziendale.
Una volta completata la procedura, l'azienda è chiamata a informare in modo dettagliato e completo i suoi dipendenti riguardo alle modalità di utilizzo di tali strumenti.
È vietato accedere al computer di un collega di lavoro senza il suo consenso, anche se il dispositivo non richiede l'inserimento di credenziali per essere sbloccato.