Come dimostrare i danni morali?
Silvana D'angelo
2025-11-04 16:07:55
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: 19
Danno morale: come si dimostra
Il danneggiato deve provare di avere subito danni, per ottenere il risarcimento dei danni morali, al pari di qualsiasi altra specie di danno,non basta però avanzarne la pretesa,ma bisogna specificare come è stato prodotto il danno e in che consiste e perché è stata la condotta illecita del responsabile ad averlo causato.
Danno morale: il risarcimento
Per il risarcimento possono essere impiegate prove testimoniali e documentali, secondo quanto ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 339/2016,che ha stabilito che:«pur essendo possibile ottenere il risarcimento dei danni morali in via autonoma e distinta dal risarcimento dei danni fisici, occorre, però, che le prove prodotte dal danneggiato siano utili a determinare la presenza di una sofferenza, diversa dal danno biologico, causata dalle lesioni subite».
Danno morale: come si dimostra
Dimostrazioni difficili che solo il danneggiato deve comprovare.
Il danneggiato deve provare di avere subito danni, per ottenere il risarcimento dei danni morali, al pari di qualsiasi altra specie di danno,non basta però avanzarne la pretesa,ma bisogna specificare come è stato prodotto il danno e in che consiste e perché è stata la condotta illecita del responsabile ad averlo causato.
Elena Santoro
2025-10-23 23:54:06
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: 31
Occorre quindi dimostrare il danno in sé e poi chiedere danni morali.
La vittima deve dare del danno morale prova concreta e certa.
Per quantificare il danno, il giudice di solito ricorre al criterio della cosiddetta “equità”.
In questo modo definisce una somma che, in base al proprio giudizio, si deve ritenere congrua per risarcimento danno morale quantificazione.
Inoltre, la quantificazione danno morale risarcimento è soggetta a personalizzazione.
Luna Leone
2025-10-15 11:32:06
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: 24
Il risarcimento danni morali è spesso difficile da dimostrare a causa della sua natura soggettiva.
Tuttavia, puoi supportare la tua richiesta con:
Relazioni medico-legali: documenti che descrivono lo stato di salute mentale della vittima;
Certificati psicologici: attestano la presenza di stress post-traumatico o disturbi emotivi;
Testimonianze: dichiarazioni di familiari o amici che confermano il cambiamento emotivo e comportamentale della vittima;
Documentazione dell’evento lesivo: per collegare direttamente il danno morale al fatto specifico.
Documentare il danno subito: raccogliere certificati medici, relazioni psicologiche e testimonianze;
Richiedere una consulenza medico-legale: essenziale per fornire una base oggettiva alla richiesta;
Presentare la richiesta di risarcimento: tramite una lettera formale o un’azione legale.
Ausonio Mancini
2025-10-15 07:49:12
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: 21
Sul giudice del merito, pertanto, incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici.
Ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni.
Pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale.
La possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di legittimare l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata.
Ippolito Greco
2025-10-15 07:33:47
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: 20
Il danneggiato, però, dovrà dimostrare la sussistenza di una sofferenza interiore che sia derivata dalle modalità con cui ha percepito la lesione oppure dalle specifiche circostanze in cui si è manifestato l'illecito.
L'art. 1226 c.c. ha stabilito riguardo la quantificazione del risarcimento del danno morale, come di tutti i pregiudizi di tipo non patrimoniale, che "se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa".
Il calcolo del danno morale varia se esso è collegato o meno a una lesione psico-fisica.
Infatti quando il danno biologico è superiore a 3 punti percentuali, quello morale viene solitamente risarcito in automatico.
Occorre, però, dare conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente considerazione in termini monetari.