Il risarcimento dei danni è garantito dall’ordinamento giuridico italiano dall’art. 2043 del Codice Civile, che afferma che chiunque causi ad altri un danno ingiusto è tenuto a risarcire.
Per stabilire se un evento si può considerare un danno risarcibile è necessario dimostrare: di avere subito il danno e l’entità; che è stato causato da un comportamento illecito di un altro soggetto; che il danno dipende direttamente ed esclusivamente da tale comportamento.
I principali tipi di danno puniti sono: Danno materiale; Danno fisico; Danno biologico; Danno patrimoniale; Danno morale; Danno punitivo.
Il danno materiale si intende il danneggiamento, che un soggetto subisce nella sua sfera patrimoniale e che è immediatamente suscettibile di valutazione economica.
Con danno fisico si intendono tutte quelle azioni che ledono la persona, appunto, nella sfera fisica.
Il danno biologico è un illecito provocato alla salute, che comporta una lesione dell’integrità fisica, ma anche psichica.
Il danno patrimoniale è quel tipo di danno che comporta una lesione di tipo economico al danneggiato.
Il danno morale è, invece, riferito a tutti quegli aspetti legati alla sofferenza soggettiva derivanti dall’evento o dal fatto illecito.