Naturalmente la risposta ideale ad un’intimazione di sfratto, almeno in teoria, è data dal pagamento delle spese dovute entro il giorno fissato per l’udienza.
In alternativa, è possibile difendersi da uno sfratto esecutivo presentando opposizione il giorno dell’udienza, in modo che il giudice non possa formalizzare e convalidare il provvedimento di sfratto.
Se le istanze dell’affittuario non sono fondate su prove scritte, il giudice, dietro richiesta del locatore, può emettere un’ordinanza di rilascio non impugnabile.
Di solito, l’opposizione può essere fatta entro il giorno dell’udienza.
In alcune circostanze è però ammessa opposizione tardiva.
Se, invece, è ammissibile, il giudice può disporre la sospensione dell’esecuzione per gravi motivi e prevedere una cauzione.
L’affittuario può chiedere il termine di grazia, vale a dire una proroga di 90 giorni per il pagamento degli arretrati dovuti al locatore.
L’opposizione tardiva si tratta del caso in cui l’inquilino sia in grado di provare di non essersi presentato in udienza poiché non ha avuto tempestiva conoscenza della citazione a causa di irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore.
Se, nel frattempo, l’esecuzione è già avvenuta da almeno 10 giorni, l’opposizione non è comunque ammessa.
Se ciò non sia economicamente possibile, per qualsivoglia motivo, l’inquilino può chiedere il termine di grazia, vale a dire una proroga di 90 giorni per il pagamento degli arretrati dovuti al locatore.