Quanti mesi non pagati per lo sfratto?
Luigi Greco
2025-11-10 18:55:04
Numero di risposte
: 29
Lo sfratto per morosità è un’azione legale che il locatore può intraprendere quando l’inquilino smette di pagare il canone previsto dal contratto. In Italia, questo tipo di sfratto è il più comune e può essere avviato anche dopo una sola mensilità non pagata, se previsto nel contratto. È fondamentale inviare subito un sollecito di pagamento formale, tramite raccomandata A/R o PEC. Se la situazione non si risolve, si passa al piano legale. Il tuo avvocato deposita un ricorso al tribunale con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida. La legge prevede una procedura specifica, che si svolge davanti al giudice e che – se tutto va bene – porta alla liberazione dell’immobile da parte dell’inquilino. Un contratto chiaro, registrato e con clausole precise può evitare ambiguità. Specifica sempre i tempi di pagamento e le conseguenze per il mancato pagamento.
Cassiopea Mazza
2025-11-06 06:49:40
Numero di risposte
: 21
Per intimare lo sfratto, il locatore deve attendere solo 20 giorni dalla scadenza del termine per versare il canone.
Basta quindi il mancato pagamento anche di una sola mensilità per mandare via l’inquilino moroso.
Se la morosità non coinvolge il canone ma le spese condominiali, lo sfratto è ammesso solo se il debito è pari ad almeno due mensilità e il ritardo è di almeno 60 giorni dalla richiesta di versamento.
Solo per ottenere l’ordinanza di sfratto potrebbe essere necessario attendere dai 4 ai 6 mesi.
Se poi, nonostante ciò, l’inquilino non dovesse lasciare l’immobile, sarà necessario attendere dai 3 ai 6 mesi per l’esecuzione forzata con l’ufficiale giudiziario e l’eventuale intervento della forza pubblica.
Tuttavia durante questo termine continuano a maturare i canoni di locazione, dovuti dal conduttore a titolo di risarcimento per i danni economici procurati al locatore.
L’inquilino tuttavia, comparendo personalmente, può chiedere un termine di 90 giorni per pagare.
Alighieri Sala
2025-10-28 20:03:33
Numero di risposte
: 26
Il mancato pagamento anche di una sola rata del canone purché siano decorsi 20 giorni dal termine convenuto nel contratto.
Il mancato pagamento delle spese condominiali per due mensilità.
L’inquilino può sempre pagare le somme dovute sino alla data dell’udienza oppure, sempre in udienza, può chiedere la concessione del cosiddetto termine di grazia (90 giorni) per adempiere pagando anche spese legali ed interessi.
In caso contrario, lo sfratto diventa esecutivo e iniziano gli accessi da parte dell’Ufficiale Giudiziario per il rilascio.
Il mancato pagamento di una sola rata dell’affitto si considera inadempimento sufficientemente grave e tale da giustificare la risoluzione del contratto per morosità e, quindi, lo sfratto.
Battista Fiore
2025-10-19 18:27:33
Numero di risposte
: 26
Dopo il precetto, in genere 10 giorni.
Ma il rilascio può essere richiesto anche subito, se previsto.
Dai 60 ai 120 giorni.
Fino a 6 mesi se serve forza pubblica o ci sono situazioni complesse.
Sì, lasciando l’immobile spontaneamente prima del secondo accesso o pagando i canoni arretrati.
Dopo la notifica dell’intimazione o del precetto, può lasciare l’immobile spontaneamente in qualsiasi momento.
Non esiste un termine “fisso”, ma:
Dopo la notifica del precetto, ha 10 giorni di tempo per evitare l’intervento coatto.
Dopo il primo accesso, può ancora liberare casa in modo volontario.
Dopo il secondo accesso, lo sgombero può avvenire anche forzatamente.