Dopo la morte del testatore, in caso di testamento pubblico, a differenza del testamento olografo, non c’è bisogno che avvenga la cosiddetta pubblicazione del testamento.
Infatti, essendo stato scritto da un notaio già riveste la forma dell’atto pubblico.
Allo stesso modo, però, la sua esistenza dovrà resa nota a tutti coloro che hanno un interesse, avendo dei benefici dal testamento, una volta che il notaio sarà venuto a conoscenza della morte del testatore.
A questo scopo, il Notaio procederà ad allegare il testamento pubblico da lui redatto nel verbale di registrazione, che verrà, in seguito, comunicato ai beneficiari.
Per fare in modo che il notaio possa dare notizia della presenza del testamento agli eredi e ai legatari è molto importante, quindi, che il testatore gli abbia fornito in precedenza il loro indirizzo.
La legge non prevede che nessun abbia l’obbligo di fare al notaio tale comunicazione, se non gli eredi.
Per tale ragione suggeriamo che il testatore comunichi alle persone più fidate l’esistenza del testamento pubblico e il notaio cui fare riferimento al momento della propria morte.
Ciò agevola tutti i procedimenti successivi alla morte e soprattutto evita che la successione venga regolata dalla legge, invece che dal testamento, come desiderato dal testatore.