Il testamento è nullo se manca della sottoscrizione o dell’autografia, oppure se manca la redazione scritta o la firma del testatore e del notaio.
La sottoscrizione è considerata elemento essenziale di validità del testamento.
Se il testatore non è in grado di firmare – o può farlo solo con estrema difficoltà – deve dichiararlo al notaio, che ha l’obbligo di annotare questa dichiarazione nell’atto prima della lettura.
In questi casi, l’assenza della sottoscrizione non comporta automaticamente la nullità del testamento, purché l’impedimento sia espressamente dichiarato e verbalizzato dal notaio.
A garantire la validità dell’atto, infatti, non è solo la firma, ma l’insieme delle garanzie formali che circondano la redazione del testamento pubblico: la presenza dei testimoni, la lettura dell’atto, e la responsabilità del notaio, che attesta la volontà del testatore e ne assicura la genuinità.
Se il notaio dovesse falsamente attestare un impedimento inesistente, incorrerebbe nel reato di falso in atto pubblico.
Il testamento pubblico può essere valido anche senza di essa, a patto che l’omissione sia dovuta a un impedimento reale, dichiarato dal testatore e correttamente verbalizzato dal notaio.