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Qual è la soglia di fallibilità?

Jelena Cattaneo
Jelena Cattaneo
2025-10-25 02:57:31
Numero di risposte : 24
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Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui all’art. 1 comma 2 Legge Fallimentare, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000. Per scongiurare la declaratoria di fallimento occorre in definitiva che nessuno dei seguenti tre limiti venga superato: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore), un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro; b) aver realizzato (in qualunque modo risulti) nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore) ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a 500.000 euro. I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento. In caso di superamento, anche per un solo anno di uno dei requisiti previsti sub a) e b) precedenti, l’impresa è assoggettabile a fallimento. Al contrario, il limite previsto sub c) precedente, è riferito all’ammontare complessivo dei debiti esistenti e che non deve essere superato alla data della richiesta di fallimento.
Domingo Pellegrino
Domingo Pellegrino
2025-10-24 22:55:39
Numero di risposte : 30
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l’impresa che ha avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività se inferiore), un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore ad euro 300.000; l’impresa che ha realizzato, nei tre esercizio precedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento (o dall’inizio dell’attività se inferiore), ricavi lordi complessivi annui non superiori ad euro 200.000 ; l’impresa che ha un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro 500.000. Lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. la ratio della previsione delle cc.dd. soglie di fallibilità, come risultante anche dalla giurisprudenza costituzionale sul punto (Corte Cost. 570/89, 198/09), mira ad escludere dall’assoggettamento a fallimento imprese la cui crisi, per dimensioni aziendali e per entità del dissesto, non sia in grado di suscitare un allarme sociale e che non sia tale da giustificare l’apertura di una procedura concorsuale complessa, onerosa e impegnativa come il fallimento.