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Chi paga gli stipendi se l'azienda fallisce?

Domenica Grasso
Domenica Grasso
2025-10-25 04:23:20
Numero di risposte : 25
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Il lavoratore che non abbia ricevuto dal datore di lavoro fallito la propria retribuzione, ha indiscutibile titolo a vedersi attribuito dal fallimento, non solo la retribuzione omessa ma pure la quota di contribuzione posta a proprio carico. Tale diritto può dirsi consolidato, stando anche agli orientamenti recenti della Cassazione, a conferma del principio della c.d. integrità della retribuzione. La contribuzione relativa alla parte posta a carico del datore di lavoro, invece, come noto, non costituisce competenza del lavoratore, bensì degli Istituti di previdenza titolari della medesima. Ma che accade se tali Istituti rimangono inerti, non insinuandosi nel fallimento? Si affaccia molto consistente il rischio che le ragioni del prestatore di lavoro siano compromesse. Il Collegio precisava, innanzitutto, che anche il credito retributivo del lavoratore va ammesso al passivo del fallimento del datore di lavoro al lordo dei contributi posti a carico del medesimo prestatore di lavoro. Dubbi, invece, emergevano quanto al diritto del lavoratore a insinuarsi anche per la parte di contribuzione posta in capo al datore di lavoro, in quanto il lavoratore è soggetto terzo rispetto al rapporto bilaterale tra datore di lavoro e Istituto previdenziale. Tuttavia, nella circostanza in cui detto Istituto non si sia insinuato, il lavoratore può richiedere in via prudenziale, l’ammissione al passivo anche per le somme di contribuzione poste a carico del datore di lavoro. La sentenza n. 15195/2019 afferma che la mancata attività dell’Istituto di previdenza non giustifica il fatto che il curatore fallimentare possa trattenere le somme corrispondenti alla contribuzione dovuta. Per cui, sulla scia della giurisprudenza di legittimità, la sezione fallimentare milanese ribadisce oggi che si deve riconoscere al lavoratore l’intera retribuzione lorda, salvo, chiaramente, la possibilità di rivalsa onde evitare il pagamento duplice dello stesso credito. Qualora non vi sia stata insinuazione al passivo da parte dell’Inps, il curatore – su cui incombe l’onere di coordinare le richieste avanzate dall’Istituto previdenziale con quelle del lavoratore – non può portare in detrazione le trattenute per contributi previdenziali, ma deve riconoscere al lavoratore la retribuzione lorda, salva la possibilità del successivo esercizio del diritto di rivalsa onde evitare il duplice pagamento del medesimo credito. Ritiene il Tribunale che dalla documentazione in atti non emerge che il datore di lavoro abbia effettuato la predetta comunicazione e ancor meno che l’Inps si sia insinuato nel passivo del fallimento, con la conseguenza che la domanda degli opponenti deve trovare accoglimento.
Gerardo Damico
Gerardo Damico
2025-10-25 03:28:35
Numero di risposte : 20
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Una volta che il credito è stato inserito nello stato passivo esecutivo è possibile chiedere all’Inps, attraverso il suo Fondo di garanzia, di provvede a pagare al posto del datore di lavoro il trattamento di fine rapporto e le retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, nonché i ratei di tredicesima /quattordicesima riferiti alle ultime tre mensilità. Il Fondo di garanzia dell’Inps provvede al pagamento sia del TFR rimasto in azienda sia di quello alla previdenza complementare e non versato dal datore, purché la domanda di intervento sia presentata entro cinque anni decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro. Presentazione della domanda in via telematica all’Inps per la richiesta di liquidazione del tfr e delle ultime tre mensilità al fondo di garanzia;
Valdo Riva
Valdo Riva
2025-10-25 01:19:11
Numero di risposte : 18
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Se l’azienda fallisce chi paga gli stipendi arretrati. Il dipendente deve però attendere che la procedura di fallimento entri nel vivo. Il Fondo di Garanzia dell’Inps corrisponde gli ultimi tre stipendi e il Tfr non ancora liquidati ai dipendenti. La domanda di intervento del Fondo di garanzia del Tfr e dei crediti di lavoro diversi dal Tfr deve essere inoltrata esclusivamente attraverso i seguenti canali: web – servizi telematici accessibili mediante Spid, attraverso il sito www.inps.it; patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi; contact center, tramite il numero verde Inps. La domanda al Fondo di Garanzia può essere presentata anche in assenza di una vera e propria procedura di fallimento.
Giulietta Neri
Giulietta Neri
2025-10-24 23:24:16
Numero di risposte : 26
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Per fortuna, entro determinati limiti, è lo Stato (tramite l’INPS) a farsi carico di parte delle retribuzioni spettanti. Decorsi trenta giorni dall’udienza sopraindicata il lavoratore potrà fare domanda al Fondo di Garanzia dell’INPS per il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità. L’INPS nei successivi sessanta giorni dalla ricezione della domanda al Fondo di Garanzia provvederà al pagamento. E nel caso il vostro credito fosse superiore a quanto liquidato dall’INPS? Nel caso in cui il Fallimento non dovesse recuperare fondi sufficienti purtroppo parte del vostro credito andrà perso. In tal caso la differenza rimarrà a carico del Fallimento e dovrete quindi sperare che la procedura recuperi sufficienti introiti dai propri creditori al fine di pagare quanto vi è dovuto.