Il lavoratore che non abbia ricevuto dal datore di lavoro fallito la propria retribuzione, ha indiscutibile titolo a vedersi attribuito dal fallimento, non solo la retribuzione omessa -articolata nei modi del caso, oltre a Tfr, indennità sostitutive del preavviso, eccetera-, ma pure la quota di contribuzione posta a proprio carico.
La contribuzione relativa alla parte -la maggiore- posta a carico del datore di lavoro, invece, come noto, non costituisce competenza del lavoratore, bensì degli Istituti di previdenza titolari della medesima.
Qualora non vi sia stata insinuazione al passivo da parte dell’Inps, il curatore – su cui incombe l’onere di coordinare le richieste avanzate dell’Istituto previdenziale con quelle del lavoratore – non può portare in detrazione le trattenute per contributi previdenziali, ma deve riconoscere al lavoratore la retribuzione lorda, salva la possibilità del successivo esercizio del diritto di rivalsa onde evitare il duplice pagamento del medesimo credito.
Dubbi, invece, emergevano quanto al diritto del lavoratore a insinuarsi anche per la parte di contribuzione posta in capo al datore di lavoro, in quanto il lavoratore è soggetto terzo rispetto al rapporto bilaterale tra datore di lavoro e Istituto previdenziale.
Tuttavia, nella circostanza in cui detto Istituto -nel caso considerato dal Tribunale di Milano, si trattava dell’Inps- non si sia insinuato, il lavoratore può richiedere in via prudenziale, l’ammissione al passivo anche per le somme di contribuzione poste a carico del datore di lavoro.
Il lavoratore può richiedere in via prudenziale, l’ammissione al passivo anche per le somme di contribuzione poste a carico del datore di lavoro.
La sentenza n. 15195/2019 afferma che la mancata attività dell’Istituto di previdenza non giustifica il fatto che il curatore fallimentare possa trattenere le somme corrispondenti alla contribuzione dovuta.