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Cosa si rischia in caso di fallimento?

Monia Bernardi
Monia Bernardi
2025-10-26 04:20:43
Numero di risposte : 28
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La prosecuzione di un’attività imprenditoriale in assenza di economicità, ovvero di redditività, equivale a una sorta di prosecuzione indebita dell’attività d’impresa, che continua ad accumulare debiti anziché generare utili. Questa situazione può comportare responsabilità anche gravi, incluso il rischio di giurisdizione penale. In alcuni casi, questi comportamenti possono portare a responsabilità civili e penali più gravi, come il reato di bancarotta.
Lamberto Fabbri
Lamberto Fabbri
2025-10-25 23:40:44
Numero di risposte : 18
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A seguito della sentenza che dichiara di fallimento della propria attività, l’imprenditore si trova ad affrontare una serie di effetti sul piano personale, ma anche su quello economico e sul piano processuale. L’imprenditore fallito conseguenze patrimoniali si ripercuotono sulla sua sfera economica, a partire dal concetto di “spossessamento” che decorre dalla data della pubblicazione della sentenza di fallimento e lo priva a tutti gli effetti dei diritti sul proprio patrimonio. Per l’imprenditore fallito conseguenze piuttosto invasive sono previste anche dal punto di vista personale dal momento che a seguito della sentenza viene privato a tutti gli effetti del segreto epistolare. L’imprenditore ha infatti l’obbligo di: consegnare al curatore fallimentare la propria corrispondenza, lavorativa e non strettamente personale, sia cartacea che elettronica, mostrando tutto quello che ha a che fare con i rapporti societari, con i creditori e con il fallimento. La dichiarazione di fallimento ha, sin da subito, effetti anche sul piano processuale: tutti i processi che riguardano i rapporti rientranti nel fallimento vengono interrotti, il fallito non è legittimato ad intraprendere nuovi giudizi e non può più stare a giudizio neanche nelle controversie preesistenti. Al suo posto, secondo il volere del giudice, è legittimato il curatore fallimentare, il quale potrebbe chiedere di considerare nulli gli atti di disposizione del patrimonio precedenti alla dichiarazione di fallimento qualora compromettessero i creditori.