Il principio ispiratore nella decisione del Giudice ai fini del collocamento del minore, deve essere quello della neutralità del genitore prevalentemente collocatario, potendo essere sia il padre sia la madre, in base al solo preminente interesse del minore.
La recente giurisprudenza di merito, infatti, è sempre più orientata alla tutela della genitorialità paterna anche in presenza di minori in tenera età, partendo dal presupposto secondo cui le competenze di un genitore si sviluppano e accrescono anche con la pratica.
Il ruolo del padre si è ormai evoluto: i papà moderni partecipano attivamente all’educazione, all’istruzione e alla cura quotidiana dei propri figli e non sussiste alcuna ragione per cui un figlio non possa continuare a beneficiare, naturalmente con modalità diverse, della presenza quotidiana di entrambi i genitori.
La previsione secondo cui i figli minori vengono “collocati prevalentemente presso un genitore” è volta unicamente a tutelare la loro stabilità nell’ambito di un assetto familiare non più monocentrico ma che contempla due ambienti di riferimento, quello materno e quello paterno; tale collocamento prevalente, in ogni caso, non può e non deve in alcun modo pregiudicare il genitore non collocatario.
La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 18867/2011, ha disposto il collocamento della figlia minore al padre, non per carenze o incapacità della madre, ma per aver la bambina manifestato il desiderio di voler stare con il papà.
Ancora, il Tribunale di Catania, con ordinanza del 2 dicembre 2016, ha collocato un minore presso il padre assumendo che non debba in alcun modo sussistere un automatismo nel determinare il collocamento del minore, anzi lo stesso deve essere collocato presso il genitore ritenuto più idoneo, anche attraverso l’espletamento di una perizia psicodiagnostica.
Anche la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 2770/17 ha confermato il provvedimento del Tribunale di primo grado che, dopo aver disposto l’audizione del minore, lo aveva collocato prevalentemente presso il padre arrivando a concludere che tale collocazione era “maggiormente conforme al suo interesse, al suo equilibrio e alla sua serenità”.
La “cornice minima” dei tempi di permanenza con ciascun genitore prevede, pertanto, del tempo infrasettimanale (anche con pernottamento) e fine settimana alternati, in modo da garantire una certa continuità di vita anche con il genitore non collocatario, ferma restando la conservazione di un ambiente abitativo principale del minore.