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Come far valere la prescrizione dei contributi INPS?

Dindo Monti
Dindo Monti
2025-11-07 00:05:58
Numero di risposte : 25
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E’ possibile far accertare la prescrizione quinquennale dei contributi INPS, semplicemente impugnando il ruolo dell’Agenzia delle Entrate. Per la Cassazione, con Ordinanza n. 14192 del 24 maggio 2021, è ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo, per far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, come la prescrizione. La Corte d’appello, accogliendo l’appello proposto dalla Società contribuente, nei riguardi di INPS e dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato le opposizioni riunite avverso gli estratti di ruolo relativi a due cartelle asseritamente mai notificate, ha dichiarato ammissibili le opposizioni e prescritti i contributi pretesi essendo trascorsi più di cinque anni tra la data di notifica delle cartelle e la data di deposito dei ricorsi in primo grado. La sentenza qui in commento è interessante per diversi principi e problematiche affrontate: rapporto tra impugnazione principale e incidentale, l’assegnazione dei ruoli al Riscossore non comporta effetto novativo dell’obbligazione, la non applicazione del termine prescrizionale decennale ai contributi previsto dall’art. 20 del D.L.gs. n. 112/1999, impugnabilità dell’estratto di ruolo per far valere la prescrizione quinquennale dei contributi. Il motivo è infondato; questa Corte di legittimità (Cass. n. 29294 del 2019; Cass. n. 15603 del 2020) ha avuto modo di affermare che in materia di riscossione di crediti previdenziali, l’impugnazione dell’estratto del ruolo è ammissibile ove il contribuente deduca, come nel caso di specie, la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda, come accade nella presente fattispecie, far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella.
Filomena Grassi
Filomena Grassi
2025-10-30 20:25:52
Numero di risposte : 26
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L’articolo 11, decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ha stabilito che i termini di prescrizione dei contributi sono sospesi dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 30 giugno 2021 e che riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Con la circolare INPS 10 agosto 2021, n. 126 l’Istituto illustra gli effetti della disposizione, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 37, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. In particolare, erano stati previsti due periodi di sospensione: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni). La circolare analizza alcune fattispecie che derivano dall’applicazione di queste disposizioni: prescrizione che doveva maturare nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020; prescrizione che doveva maturare successivamente alla data del 30 giugno 2020, termine finale del periodo di sospensione compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020; prescrizione che matura dal 31 dicembre 2020. La circolare, inoltre, analizza gli effetti della sospensione della prescrizione sulle gestioni previdenziali esclusive, fondi per i trattamenti di previdenza, Trattamenti di Fine Rapporto e Trattamenti di Fine Servizio cui sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati.
Enrica Gatti
Enrica Gatti
2025-10-30 20:05:55
Numero di risposte : 19
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Per far valere la prescrizione dei contributi INPS non vi è termine d’impugnazione. Il contribuente può far valere la prescrizione anche contro cartelle o avvisi di addebito precedenti e non impugnati ed anche oltre il termine ordinario di 40 giorni. Nel caso in cui un contribuente voglia far valere la prescrizione maturata dopo la regolare notifica dei cartelle o di avvisi di addebito, NON esiste un termine per l’impugnazione. In altri termini, per richiedere al Giudice che accerti la prescrizione dei contributi non vi è alcun termine da rispettare. Precisamente: “per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell’accertamento della prescrizione o dei fatti comunque estintivi del credito, maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, attraverso l’azione generale prevista dell’art. 615 c.p.c., la cui proposizione non è soggetta a termine di decadenza. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziali di detto Istituto.