:

Come posso recuperare i contributi INPS omessi o prescritti?

Simona Benedetti
Simona Benedetti
2025-11-13 07:51:31
Numero di risposte : 29
0
Il lavoratore (o suo superstite) può inviare una segnalazione di omissione all’INPS e al datore di lavoro per un’omissione contributiva entro il termine di prescrizione (5 anni). Una volta decorso il termine prescrizionali, l’ordinamento prevede per il lavoratore due distinte soluzioni: la richiesta di condonda del datore di lavoro alla costituzione di una rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13, della legge n. 1338/1962 un’azione di risarcimento danni ex art. 2116, comma 2, c.c., sempre nei confronti del datore di lavoro. L’art. 13 della Legge n. n. 1338/1962 prevede che il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell’art. 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all’INPS di costituire una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell’assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi. Con l’art. 30 della Legge n.203/2024, il legislatore ha eliminato il limite prescrizionale ed ha introdotto una facoltà di costituzione della rendita vitalizia (riscatto) in capo al lavoratore, non soggetta a termine di prescrizione. La nuova possibilità di riscatto è esercitabile con onere finanziario a carico esclusivo del lavoratore.
Zaccaria Orlando
Zaccaria Orlando
2025-10-30 21:47:52
Numero di risposte : 30
0
Il lavoratore che abbia periodi di contribuzione obbligatoria non versati dal datore di lavoro può versarli all’Inps anche dopo la prescrizione per chiedere la costituzione della rendita vitalizia per quei periodi. A decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 203 del 2024 (12 gennaio 2025) si introduce un nuovo diritto, spettante esclusivamente al lavoratore e ai propri superstiti, di chiedere la costituzione della rendita vitalizia, con onere interamente a proprio carico, per i contributi omessi dai datori di lavoro e prescritti. Il nuovo diritto è attribuito al lavoratore, in via esclusiva e non sostitutiva del datore di lavoro, e sorge solo quando sia prescritto il diritto di chiedere la rendita vitalizia, ovvero quando la rendita vitalizia non possa più essere richiesta all’Istituto né dal datore di lavoro ai sensi del comma primo né dal lavoratore ai sensi del comma quinto in sostituzione del datore di lavoro.