Il lavoratore (o suo superstite) può inviare una segnalazione di omissione all’INPS e al datore di lavoro per un’omissione contributiva entro il termine di prescrizione (5 anni).
Una volta decorso il termine prescrizionali, l’ordinamento prevede per il lavoratore due distinte soluzioni: la richiesta di condonda del datore di lavoro alla costituzione di una rendita vitalizia ai sensi dell’art. 13, della legge n. 1338/1962 un’azione di risarcimento danni ex art. 2116, comma 2, c.c., sempre nei confronti del datore di lavoro.
L’art. 13 della Legge n. n. 1338/1962 prevede che il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell’art. 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all’INPS di costituire una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell’assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
Con l’art. 30 della Legge n.203/2024, il legislatore ha eliminato il limite prescrizionale ed ha introdotto una facoltà di costituzione della rendita vitalizia (riscatto) in capo al lavoratore, non soggetta a termine di prescrizione.
La nuova possibilità di riscatto è esercitabile con onere finanziario a carico esclusivo del lavoratore.