Quanti anni può andare indietro l'INPS?
Loretta Coppola
2025-11-16 01:32:47
Numero di risposte
: 25
L’art. 2934, comma 1, del codice civile stabilisce che “ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge” e ancora l’art. 2935 c.c. precisa che “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”.
Il codice civile prosegue elencando i casi in cui determinati diritti si prescrivono in anni 5, 3, 2, 1 o anche mesi.
Purtroppo, nell’elenco dei diritti che si prescrivono in tali termini e senza che l’avente diritto ne faccia richiesta, non ci sono le quote indebite erogate dall’Inps.
Quindi, gli importi percepiti a titolo di assegno previdenziale corrisposti in più dall’Inps ricadono nella cd prescrizione ordinaria decennale, ai sensi dell’art. 2946 del codice civile.
Così se la richiesta di restituzione di somme indebitamente percepite arriva oltre i 10 anni per la prima volta e senza quindi che siano intervenuti nel tempo atti interruttivi ex art. 2943, comma 4, c.c., la richiesta non può essere considerata valida, perché prescritta e quindi l’Istituto di Previdenza non può pretendere la restituzione delle somme corrisposte in eccesso.
Il termine di prescrizione decorre dalla data dei pagamenti indebiti ma viene interrotto da qualsiasi comunicazione con la quale il creditore chiede il rimborso in oggetto.
Leonardo De Santis
2025-11-08 22:49:32
Numero di risposte
: 28
La prescrizione è decennale poiché si applica la normativa sul recupero degli indebiti pensionistici.
Ai ratei arretrati maturati prima del 6 luglio 2011 si applica il previgente termine di prescrizione decennale ridotto – limitatamente al periodo di prescrizione residuo al 6 luglio 2011 – a cinque anni se superiore a tale durata.
Per i ratei maturati successivamente alla data del 6 luglio 2011 e in caso di variazione a credito in favore dell’interessato, i limiti temporali per la rideterminazione dell’importo del trattamento pensionistico sono dati dai termini di prescrizione quinquennale.
Per esempio il rateo maturato il 7 luglio 2011 si prescrive il 7 luglio 2016.
Per esempio il rateo maturato il 6 luglio 2008, con periodo di prescrizione residuo al 6 luglio 2011 di sette anni, ha una prescrizione ridotta al limite di cinque anni residui e si prescrive il 6 aprile 2016.
Joseph Cattaneo
2025-10-31 01:36:53
Numero di risposte
: 21
Il termine di prescrizione per il versamento e il recupero dei contributi è di 5 anni, a meno che il lavoratore o i suoi superstiti non segnalino all’INPS l’esistenza di un rapporto di lavoro non dichiarato.
In questo caso, il termine si estende a 10 anni.
È importante notare che la denuncia del lavoratore deve avvenire prima della scadenza della prescrizione quinquennale per attivare il meccanismo di raddoppio della prescrizione da cinque a dieci anni.
Pertanto, è consigliabile richiedere tempestivamente l’estratto conto contributivo anziché attendere il momento del pensionamento.
Tuttavia, è cruciale evitare la prescrizione, che renderebbe impossibile tale recupero.
Massimo Giuliani
2025-10-30 21:06:56
Numero di risposte
: 18
La legge, infatti, fissa in 10 anni il termine di prescrizione per recuperare le somme indebitamente erogate, salve eventuali interruzioni dello stesso.
L’Inps può richiedere la restituzione della Naspi in caso di pagamenti errati, nuovo impiego non dichiarato o indebita percezione.
La prima ipotesi in cui l’Inps può pretendere la restituzione di quanto versato al lavoratore a titolo di Naspi si verifica allorquando risulti che il pagamento sia avvenuto per errore o in mancanza dei requisiti previsti.
Un altro scenario comunque riguarda chi, pur percependo la Naspi, trova un impiego senza comunicarlo tempestivamente all’Inps.
In alcuni casi, il rimborso può avvenire tramite compensazione: in altre parole, l’ente previdenziale tratterrà gli importi da restituire da altre prestazioni future a favore del percettore, come assegni pensionistici o ulteriori indennità dovute.