L'art. 94 CCI- come già l'art. 167 l. fall.- richiede l'autorizzazione, oltre che gli atti specificatamente indicati, per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sicchè, nel suo caso si trtta di stabilire se il pagamento del compenso dell'esperto sia un atto di ordinaria o di straordinaria amministrazione.
A nostro avviso rientra nella prima categoria, ma, poiché esiste ancora qualche incertezza su tale classificazione, per prudenza, considerato anche l'importo da sborsare, è preferibile chiedere l'autorizzazione.
L'art. 25 sexies richiama, tra gli altri, l'art. 94 di modo che anche nel concordato semplificato il debitore, in costanza di procedura, subisce uno spossessamento attenuato che, diversamente da quanto accade nella liquidazione giudiziale, gli consente di conservare l'amministrazione dei beni e la gestione dell'impresa fino all'omologa, seppur sotto la vigilanza dell'organo nominato dal tribunale.
Pertanto gli atti indicati dal secondo comma di tale norma sono soggetti all'autorizzazione del giudice che, nel concordato ordinario, è il giudice delegato, la cui nomina non è però contemplata nel concordato semplificato.
L'art. 25-septies che, appunto, richiede l'autorizzazione del tribunale per la vendita del complesso aziendale o rami della stessa o singoli beni prima dell'omologazione.