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Qual è il compenso dell'esperto negoziatore per la composizione negoziata della crisi?

Ernesto Monti
Ernesto Monti
2025-11-13 19:26:31
Numero di risposte : 28
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L'art. 94 CCI- come già l'art. 167 l. fall.- richiede l'autorizzazione, oltre che gli atti specificatamente indicati, per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sicchè, nel suo caso si trtta di stabilire se il pagamento del compenso dell'esperto sia un atto di ordinaria o di straordinaria amministrazione. A nostro avviso rientra nella prima categoria, ma, poiché esiste ancora qualche incertezza su tale classificazione, per prudenza, considerato anche l'importo da sborsare, è preferibile chiedere l'autorizzazione. L'art. 25 sexies richiama, tra gli altri, l'art. 94 di modo che anche nel concordato semplificato il debitore, in costanza di procedura, subisce uno spossessamento attenuato che, diversamente da quanto accade nella liquidazione giudiziale, gli consente di conservare l'amministrazione dei beni e la gestione dell'impresa fino all'omologa, seppur sotto la vigilanza dell'organo nominato dal tribunale. Pertanto gli atti indicati dal secondo comma di tale norma sono soggetti all'autorizzazione del giudice che, nel concordato ordinario, è il giudice delegato, la cui nomina non è però contemplata nel concordato semplificato. L'art. 25-septies che, appunto, richiede l'autorizzazione del tribunale per la vendita del complesso aziendale o rami della stessa o singoli beni prima dell'omologazione.
Arcibaldo De luca
Arcibaldo De luca
2025-11-01 13:14:39
Numero di risposte : 19
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Il compenso dell’esperto negoziatore, come stabilito ai sensi dell’art 16 della Legge n 147 è determinato in percentuale sull’ammontare dell’attivo dell’impresa. Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate sulla media dell’attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi. Il compenso complessivo non può essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000,00 e superiore a € 400.000,00. In caso di composizione negoziata di un Gruppo di imprese condotta in modo unitario per tutte o alcune delle imprese che hanno presentato l’istanza di cui all’articolo 2, comma 1, il compenso dell’esperto designato è determinato esclusivamente tenendo conto della percentuale sull’ammontare dell’attivo di ciascuna impresa istante partecipante al gruppo. Il compenso dell’esperto é prededucibile ai sensi dell’articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.