Eredità: universale o particolare? Qual è la differenza?

Diamante Marchetti
2025-06-24 01:05:08
Numero di risposte: 4
Per successione a titolo universale si intende il subentro nella totalità dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al defunto od in una quota di essi: a tale tipologia di successione corrisponde la qualità di erede.
La successione a titolo universale prevede l’acquisto della totalità dei rapporti giuridici del defunto, compresi debiti e creditori.
La peculiare differenza tra le due categorie, oltre che nella quantità di rapporti giuridici del de cuius che si trasmettono, risiede anche nella regolamentazione delle passività, ovvero dei debiti.
L’erede, infatti, risponde anche con il proprio patrimonio dei debiti del de cuius.
La successione a titolo particolare, invece, prevede l’acquisto esclusivamente di singoli diritti, ben individuati nel testamento: a tale tipologia di successione corrisponde la figura del legatario.
Il legatario, invece, non risponde dei debiti ereditari, a meno che non sia espressamente previsto nel testamento che istituisce il suo legato.
Anche in quest’ultimo caso, tuttavia, il legatario risponde del debito eventualmente devolutogli esclusivamente nei limiti del valore del legato stesso e mai con il proprio patrimonio.

Samuel Ferretti
2025-06-24 00:01:44
Numero di risposte: 8
La successione può essere a titolo universale, quando l'erede acquista tutti i diritti e gli obblighi del defunto.
Si può avere una successione mortis causa a titolo universale, quando l'erede acquista tutti i diritti e gli obblighi del defunto.
A titolo particolare, quando una persona succede nella titolarità di solo uno o più diritti o obblighi determinati.
La successione mortis causa si verifica nel caso in cui una persona vivente prende il posto di una persona defunta, succedendogli negli obblighi così come nei diritti.

Antonina Martino
2025-06-23 23:30:22
Numero di risposte: 5
La successione a titolo universale ricorre quando un soggetto subentra nella totalità dei diritti del de cuius, mentre si parla di successione a titolo particolare quando oggetto del trasferimento sono rapporti specifici, detti legati.
La successione a titolo particolare è possibile solamente tramite il testamento, in quanto la successione legittima prevede solamente la devoluzione di universalità di beni, o quote dell’intero patrimonio.
Ciò è vero salva l’eccezione di una forma particolare del legato, che l’art. 540 cod. civ. prevede a favore del coniuge, cui spetta, oltre alla quota di legittima, anche il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza della famiglia.
Nel primo caso, è individuato solamente nel genere, nel secondo caso anche nella specie.
Nel legato di credito il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore, mentre se l’obbligazione dell’onerato diventa impossibile per cause a lui non imputabili dopo la morte del testatore, si estingue.
Il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore, mentre se l’obbligazione dell’onerato diventa impossibile per cause a lui non imputabili dopo la morte del testatore, si estingue.

Leone Sanna
2025-06-23 23:20:11
Numero di risposte: 9
La successione a titolo universale è la successione nella totalità o nella quota di patrimonio del de cuius, mentre la successione a titolo particolare è la successione in uno o più diritti, specificatamente individuati dal testatore.
La differenza tra disposizioni a titolo universale ed a titolo particolare si ravvisa, da un lato, nella struttura e, dall'altro, nella disciplina dei debiti.
Per quanto concerne la struttura, in primis, l'erede è successore in tutti i rapporti facenti parte del patrimonio del de cuius ad eccezione dei legati e dei rapporti che si sono estinti per effetto della morte, mentre il legatario è successore in uno o più diritti specificatamente individuati.
Il legatario non risponde dei debiti ereditari ai sensi del combinato disposto dagli artt. 671 e 756 c.c..
L'erede continua il possesso del proprio dante causa mentre il legatario inizia un nuovo possesso, che può unire a quello del de cuius.
Infine, per il principio semel heres semper heres, l'istituzione ereditaria non può essere disposta ad tempus, a differenza del legato.