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Successione a titolo particolare: che cos'è?

Gilda Bruno
Gilda Bruno
2025-07-03 09:03:27
Numero di risposte : 5
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La successione particolare si differenzia nettamente da quella universale, pur rappresentando una modalità con cui i soggetti subentrano nella posizione del defunto. Con la successione particolare, infatti, si trasmette soltanto uno specifico rapporto giuridico, tant’è che può essere determinata soltanto dal testamento. Quest’ultimo può per esempio assegnare una casa, un’auto oppure anche un credito a una determinata persona, che può accettare ed entrare nello status di legatario. A differenza della successione universale, quindi, il diritto del legatario è confinato al bene che è stato selezionato dal defunto. Il legatario non ha quindi alcuna quota ereditaria cui fare riferimento, a meno che non sia anche erede, potendo acquisire la titolarità per il bene determinato. Bisogna considerare la successione universale e quella particolare come viaggianti su binari paralleli, in quanto la rinuncia all’eredità non pregiudica la possibilità di accettare il legato, che rappresenta puramente l’oggetto scelto dal defunto.
Liborio Messina
Liborio Messina
2025-06-23 21:34:51
Numero di risposte : 13
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Colui che subentra in uno o più rapporti determinati sia mortis causa che per atto tra vivi. La situazione, in realtà, non è così complessa come può apparire e si ritiene che possa essere facilmente risolta, quanto meno dal punto di vista della individuazione e qualificazione dei diritti coinvolti nella fattispecie. La situazione in cui attualmente ci si trova è quella della comunione ereditaria, anche se per quote diseguali, considerato che il figlio è titolare di una quota maggiore rispetto a quella spettante agli altri eredi. La soluzione più conveniente per il caso in esame è quella di far valere l’ usucapione ventennale avvalendosi, nel relativo giudizio, dell’istituto del successore a titolo particolare.
Caterina Grasso
Caterina Grasso
2025-06-23 19:46:40
Numero di risposte : 12
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Si ha successione a titolo particolare quando un soggetto succede in uno o più rapporti determinati o diritti reali, specificamente individuati che configurano il legato. Si ha successione a titolo particolare quando un soggetto legatario succede in uno o più rapporti determinati o diritti reali, specificamente individuati ad esempio un determinato oggetto prezioso appartenuto al defunto.
Lina Monti
Lina Monti
2025-06-23 19:22:05
Numero di risposte : 14
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La successione a titolo particolare è la successione in uno o più diritti, specificatamente individuati dal testatore. La dottrina, già da tempo, ha ritenuto che la definizione classica di legato quale "successione a titolo particolare" sia riduttiva in quanto non tiene conto dei legati obbligatori, i quali non comportano la successione in un diritto facente parte del patrimonio del de cuius, ma creano un diritto ex novo. La differenza tra disposizioni a titolo universale ed a titolo particolare si ravvisa, da un lato, nella struttura e, dall'altro, nella disciplina dei debiti. Per quanto concerne la struttura, in primis, l'erede è successore in tutti i rapporti facenti parte del patrimonio del de cuius ad eccezione dei legati e dei rapporti che si sono estinti per effetto della morte, mentre il legatario è successore in uno o più diritti specificatamente individuati. Quid iuris nel caso in cui il testatore disponga solamente di una serie di legati senza la nomina di un erede.
Clea Sorrentino
Clea Sorrentino
2025-06-23 18:36:58
Numero di risposte : 10
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La successione può essere a titolo particolare, quando un soggetto succede a un altro solo in un determinato rapporto giuridico. La successione tra vivi può essere solo a titolo particolare, se il dante causa è una persona fisica, in quanto, negli ordinamenti giuridici moderni, vi sono diritti dei quali la persona fisica non si può spogliare. La successione a causa di morte può essere a titolo particolare o universale.
Timoteo Bianco
Timoteo Bianco
2025-06-23 18:25:42
Numero di risposte : 13
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L'art. 111 c.p.c., invece, si occupa della successione a titolo particolare nel diritto controverso, disponendo che quando la posizione sostanziale dedotta in giudizio si trasmette a titolo particolare ad un altro soggetto, il processo viene proseguito dall'erede universale o dall'alienante. In altri termini, quando la successione a titolo particolare nel diritto avviene per causa di morte, il ruolo di parte processuale non è assunto dal legatario, ma dall'erede. Se, invece, il trasferimento avviene per atto inter vivos, parte processuale rimane l'alienante e non l'acquirente. Il legatario e l'acquirente, però, hanno facoltà di intervenire nel processo. In tal caso, se le altre parti lo consentono, il giudice può disporre l'estromissione del successore universale e dell'alienante. In ogni caso, sia avvenuto o meno l'intervento del successore a titolo particolare, la sentenza pronunciata al termine del processo spiega i suoi effetti anche nei confronti di quest'ultimo ed è da questi impugnabile, fatti salvi gli effetti dell'acquisto di buona fede dei beni mobili e della trascrizione dell'acquisto di beni immobili.
Flavio Rinaldi
Flavio Rinaldi
2025-06-23 17:21:43
Numero di risposte : 9
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Nell’ambito del fenomeno successorio mortis causa, si distingue tra successione a titolo universale e successione a titolo particolare. La successione a titolo particolare ricorre quando oggetto del trasferimento sono rapporti specifici, detti legati. La successione a titolo particolare è possibile solamente tramite il testamento, in quanto la successione legittima prevede solamente la devoluzione di universalità di beni, o quote dell’intero patrimonio. Ciò è vero salva l’eccezione di una forma particolare del legato, che l’art. 540 cod. civ. prevede a favore del coniuge, cui spetta, oltre alla quota di legittima, anche il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza della famiglia. Il legato nella successione può essere di quantità, di specie o di un credito. Le differenze tra erede e legatario sono molteplici, ad esempio, per acquistare il legato non è necessaria l’accettazione, ferma restando la possibilità di rinunciarvi. Inoltre, il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore, mentre se l’obbligazione dell’onerato diventa impossibile per cause a lui non imputabili dopo la morte del testatore si estingue.