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Successione a titolo particolare: che cos'è?

Liborio Messina
Liborio Messina
2025-06-23 21:34:51
Numero di risposte: 7
Colui che subentra in uno o più rapporti determinati sia mortis causa che per atto tra vivi. La situazione, in realtà, non è così complessa come può apparire e si ritiene che possa essere facilmente risolta, quanto meno dal punto di vista della individuazione e qualificazione dei diritti coinvolti nella fattispecie. La situazione in cui attualmente ci si trova è quella della comunione ereditaria, anche se per quote diseguali, considerato che il figlio è titolare di una quota maggiore rispetto a quella spettante agli altri eredi. La soluzione più conveniente per il caso in esame è quella di far valere l’ usucapione ventennale avvalendosi, nel relativo giudizio, dell’istituto del successore a titolo particolare.
Caterina Grasso
Caterina Grasso
2025-06-23 19:46:40
Numero di risposte: 5
Si ha successione a titolo particolare quando un soggetto succede in uno o più rapporti determinati o diritti reali, specificamente individuati che configurano il legato. Si ha successione a titolo particolare quando un soggetto legatario succede in uno o più rapporti determinati o diritti reali, specificamente individuati ad esempio un determinato oggetto prezioso appartenuto al defunto.
Lina Monti
Lina Monti
2025-06-23 19:22:05
Numero di risposte: 8
La successione a titolo particolare è la successione in uno o più diritti, specificatamente individuati dal testatore. La dottrina, già da tempo, ha ritenuto che la definizione classica di legato quale "successione a titolo particolare" sia riduttiva in quanto non tiene conto dei legati obbligatori, i quali non comportano la successione in un diritto facente parte del patrimonio del de cuius, ma creano un diritto ex novo. La differenza tra disposizioni a titolo universale ed a titolo particolare si ravvisa, da un lato, nella struttura e, dall'altro, nella disciplina dei debiti. Per quanto concerne la struttura, in primis, l'erede è successore in tutti i rapporti facenti parte del patrimonio del de cuius ad eccezione dei legati e dei rapporti che si sono estinti per effetto della morte, mentre il legatario è successore in uno o più diritti specificatamente individuati. Quid iuris nel caso in cui il testatore disponga solamente di una serie di legati senza la nomina di un erede.
Clea Sorrentino
Clea Sorrentino
2025-06-23 18:36:58
Numero di risposte: 6
La successione può essere a titolo particolare, quando un soggetto succede a un altro solo in un determinato rapporto giuridico. La successione tra vivi può essere solo a titolo particolare, se il dante causa è una persona fisica, in quanto, negli ordinamenti giuridici moderni, vi sono diritti dei quali la persona fisica non si può spogliare. La successione a causa di morte può essere a titolo particolare o universale.
Timoteo Bianco
Timoteo Bianco
2025-06-23 18:25:42
Numero di risposte: 9
L'art. 111 c.p.c., invece, si occupa della successione a titolo particolare nel diritto controverso, disponendo che quando la posizione sostanziale dedotta in giudizio si trasmette a titolo particolare ad un altro soggetto, il processo viene proseguito dall'erede universale o dall'alienante. In altri termini, quando la successione a titolo particolare nel diritto avviene per causa di morte, il ruolo di parte processuale non è assunto dal legatario, ma dall'erede. Se, invece, il trasferimento avviene per atto inter vivos, parte processuale rimane l'alienante e non l'acquirente. Il legatario e l'acquirente, però, hanno facoltà di intervenire nel processo. In tal caso, se le altre parti lo consentono, il giudice può disporre l'estromissione del successore universale e dell'alienante. In ogni caso, sia avvenuto o meno l'intervento del successore a titolo particolare, la sentenza pronunciata al termine del processo spiega i suoi effetti anche nei confronti di quest'ultimo ed è da questi impugnabile, fatti salvi gli effetti dell'acquisto di buona fede dei beni mobili e della trascrizione dell'acquisto di beni immobili.
Flavio Rinaldi
Flavio Rinaldi
2025-06-23 17:21:43
Numero di risposte: 6
Nell’ambito del fenomeno successorio mortis causa, si distingue tra successione a titolo universale e successione a titolo particolare. La successione a titolo particolare ricorre quando oggetto del trasferimento sono rapporti specifici, detti legati. La successione a titolo particolare è possibile solamente tramite il testamento, in quanto la successione legittima prevede solamente la devoluzione di universalità di beni, o quote dell’intero patrimonio. Ciò è vero salva l’eccezione di una forma particolare del legato, che l’art. 540 cod. civ. prevede a favore del coniuge, cui spetta, oltre alla quota di legittima, anche il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza della famiglia. Il legato nella successione può essere di quantità, di specie o di un credito. Le differenze tra erede e legatario sono molteplici, ad esempio, per acquistare il legato non è necessaria l’accettazione, ferma restando la possibilità di rinunciarvi. Inoltre, il legato non ha effetto se la cosa legata è interamente perita durante la vita del testatore, mentre se l’obbligazione dell’onerato diventa impossibile per cause a lui non imputabili dopo la morte del testatore si estingue.