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Ereditare: Come si accetta un'eredità?

Sandra Damico
Sandra Damico
2025-06-28 23:22:19
Numero di risposte : 3
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L’accettazione dell’eredità può essere espressa in diverse forme: Accettazione espressa; Accettazione tacita; Accettazione con beneficio di inventario. L’accettazione espressa dell’eredità è in pratica una dichiarazione formalizzata con un atto pubblico in presenza di un Pubblico ufficiale, come un notaio o un cancelliere, o una scrittura privata che deve essere autenticata. L’accettazione è tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. L’accettazione con beneficio di inventario è una formula che il legislatore ha emesso a tutela degli eredi e che permette loro di non rispondere dei debiti assunti dal defunto, quando era in vita. L’accettazione col beneficio d’inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale. Il legislatore inoltre prevede l’accettazione con beneficio d’inventario obbligatoria nei seguenti casi di eredità devolute a: Minori e agli interdetti; Minori emancipati e gli inabilitati; Persone giuridiche, associazioni, fondazioni ed enti. Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in 10 anni a decorrere dal giorni in cui la successione è stata aperta. E’ nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine. Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità.
Gelsomina Milani
Gelsomina Milani
2025-06-25 09:38:34
Numero di risposte : 4
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L’accettazione dell’eredità può avvenire anche mediante il possesso dei beni ereditari che un “chiamato” all’eredità abbia per un tempo superiore a tre mesi. La legge presume che il chiamato all’eredità, il quale rimanga per più di tre mesi nel materiale possesso dei beni dell’eredità, con tale atteggiamento espliciti inequivocabilmente la sua volontà di subentrare al defunto nella titolarità del patrimonio ereditario e quindi di acquisire la qualità di erede. Si ha accettazione espressa quando la volontà di accettare oppure l'assunzione del titolo di “erede” da parte del “chiamato” è fatta in un atto pubblico o in una scrittura privata. L’accettazione tacita si verifica ogni qualvolta il chiamato all'eredità compia un atto che presupponga necessariamente la sua volontà di accettare e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella sua qualità di erede. Pertanto, visto che, nella normalità dei casi, i chiamati all’eredità sono gli stretti congiunti del de cuius e che quindi costoro, per ragioni di convivenza, sono di regola nel possesso dei beni del defunto stesso, ecco che questo tipo di accettazione è di sicuro quello più ricorrente. Occorre a questo punto sottolineare, specularmente, che chi intenda rinunciare all’eredità perché vi sia il sospetto che l’eredità sia passiva, egli deve prestare attenzione a non aspettare il decorso di tre mesi per effettuare l’atto di rinuncia all’eredità, in quanto, una volta verificatasi l’accettazione ereditaria per effetto del possesso prolungato dei beni ereditari, non è più possibile in alcun modo rimuovere l’acquisita qualità di erede.
Donatella Mazza
Donatella Mazza
2025-06-12 18:24:08
Numero di risposte : 4
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L’eredità si acquista attraverso un atto di accettazione. L'accettazione retroagisce al momento dell'apertura della successione e, una volta acquisita con l'accettazione la qualifica di erede, non è più possibile rinunciarvi. Il diritto di accettazione non può essere ceduto ad altri ma è trasmissibile per causa di morte. Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni dal giorno di apertura della successione. Si possono distinguere diverse tipologie di accettazione: Accettazione espressa: è effettuata tramite un atto pubblico o una scrittura privata; Accettazione tacita: è effettuata attraverso atteggiamenti e azioni che un soggetto potrebbe compiere solo in qualità di erede, e che esprimono la sua volontà di accettare l'eredità. L’accettazione pura e semplice è un’accettazione dell’eredità senza riserve, per effetto della quale il patrimonio del defunto si “fonde” con il patrimonio dell’erede e diventa un tutt’uno. L’ accettazione con beneficio d’inventario è una modalità di accettazione che consente di tenere distinti il patrimonio del defunto e quello dell’erede. Può essere solo espressa e viene effettuata con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale.
Massimo Barbieri
Massimo Barbieri
2025-06-12 17:15:50
Numero di risposte : 5
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L'erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al "de cuius" deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione di quello, fornendo la prova, mediante la produzione in giudizio di idonea documentazione, del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede. Solo successivamente acquisisce rilievo l'accettazione dell'eredità, la quale può anche avvenire tacitamente, attraverso l'esercizio di un'azione petitoria. Ai sensi dell'art. 475 c.c., si ha accettazione espressa dell'eredità ogni qualvolta il chiamato assuma il titolo di erede in una scrittura privata, trattandosi di autonomo negozio giuridico unilaterale e non recettizio, che conserva appieno la sua validità. In tema di successioni "mortis causa", ai fini dell'acquisto della qualità di erede non è di per sé sufficiente, neanche nella successione legittima, la delazione dell'eredità che segue l'apertura della successione, essendo necessaria l'accettazione del chiamato mediante una dichiarazione di volontà oppure un comportamento obiettivo di acquiescenza. A norma dell'art. 475 cod. civ, l'atto pubblico o la scrittura privata in cui il chiamato all'eredità assume il titolo di erede deve consistere in un atto scritto che provenga personalmente dal chiamato stesso o nella cui formazione questi abbia avuto parte.