Eredità senza notaio: è possibile?

Ingrid Donati
2025-06-25 05:01:44
Numero di risposte
: 4
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Teoricamente l’erede può svolgere il primo passo in autonomia consegnando l’atto nelle mani del cancelliere del Tribunale dell’ultimo luogo di residenza del defunto, oppure può rivolgersi ad un Notaio.
L’accettazione espressa può essere fatta direttamente dall’erede con un atto da consegnare al cancelliere del tribunale dell’ultimo luogo di residenza del defunto. Tuttavia può essere utile ricorrere ad un Notaio per la redazione dell’atto di accettazione espressa.
La delicatezza della questione, le implicazioni e gli obblighi derivanti da un’accettazione con inventario possono rendere utile interpellare un Notaio per avere contezza di vantaggi e svantaggi.

Audenico Fiore
2025-06-25 04:04:59
Numero di risposte
: 4
La trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità può essere effettuata solo davanti a un notaio ed è una condizione indispensabile per la vendita o la donazione dell’immobile a terzi.
Dunque la trascrizione dell’accettazione tacita eredità senza notaio non è possibile.
Il primo passaggio da seguire per poter procedere con la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità è rivolgersi a un notaio.
Sarà necessario consegnare al notaio l’atto di morte del defunto, l’atto di notorietà o la dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti la qualità di erede, nonché la documentazione catastale dell’immobile.
Una volta redatto l’atto, sarà necessario apporre la propria firma in presenza del notaio, il quale si occuperà di presentare l’atto all’ufficio competente del registro immobiliare per la trascrizione dell’accettazione dell’eredità.

Yago Giuliani
2025-06-25 03:19:52
Numero di risposte
: 6
Eredità senza notaio è possibile.
L’accettazione tacita si realizza attraverso il " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Monia Mazza
2025-06-25 03:10:07
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: 7
La trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità può essere effettuata solo davanti a un notaio ed è una condizione indispensabile per la vendita o la donazione dell’immobile a terzi.
Dunque la trascrizione dell’accettazione tacita eredità senza notaio non è possibile.
Il primo passaggio da seguire per poter procedere con la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità è rivolgersi a un notaio.
Sarà necessario consegnare al notaio l’atto di morte del defunto, l’atto di notorietà o la dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti la qualità di erede, nonché la documentazione catastale dell’immobile.
Una volta redatto l’atto, sarà necessario apporre la propria firma in presenza del notaio, il quale si occuperà di presentare l’atto all’ufficio competente del registro immobiliare per la trascrizione dell’accettazione dell’eredità.
Solo seguendo questi passaggi si è sicuri che la procedura di trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità sia corretta, garantendo così la validità e la registrazione adeguata dell’atto.

Vinicio Basile
2025-06-25 02:22:53
Numero di risposte
: 6
L’eredità si acquista attraverso un atto di accettazione.
L'accettazione non può essere sottoposta a condizioni o termini, il diritto di accettazione non può essere ceduto ad altri ma è trasmissibile per causa di morte.
Accettazione presunta è un’accettazione prevista dalla legge nel caso in cui il chiamato sia nel possesso dei beni ereditari e non provveda a redigere l’inventario nel termine di tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità.
Accettazione con beneficio d’inventario è una modalità di accettazione che consente di tenere distinti il patrimonio del defunto e quello dell’erede.
Ciò significa che l’erede non potrà essere tenuto a pagare i debiti del defunto oltre quanto abbia ricevuto per effetto della successione.
Può essere solo espressa e viene effettuata con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale.
Per la dichiarazione di accettazione d’eredità con beneficio d’inventario ci si deve rivolgere alla cancelleria del tribunale civile del luogo ove la persona deceduta aveva l’ultimo domicilio.
Ci si può rivolgere anche ad un notaio che trasmetterà poi l’atto al tribunale, che ne curerà la trascrizione all’Ufficio del Territorio.

Rita Fiore
2025-06-25 01:32:38
Numero di risposte
: 8
Non è possibile procedere alla trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità senza rivolgersi a un notaio.
Pertanto, all’accettazione di eredità di un immobile – sia essa in forma tacita o espressa – deve seguire la trascrizione.
La legge ha individuato alcuni atti che comportano l’accettazione tacita come ad esempio la donazione, la vendita dei beni del defunto a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi.
Vi rientrerebbero anche i relativi contratti preliminari, nonché il rilascio di una procura a vendere.
Nel momento in cui l’eredità ha ad oggetto degli immobili si può procedere in autonomia con la voltura del bene presso il Catasto.
Ma, prima o poi, è necessario procedere innanzi al notaio.
E ciò succede quando si intende cedere la proprietà del bene (ad esempio, venderlo o donarlo).
In quel caso, infatti, a norma dell’articolo 2648 del Codice civile, è necessario assicurare la continuità dei passaggi di proprietà nei registri immobiliari.
In pratica, i registri immobiliari devono indicare tutta la catena dei vari titolari del bene senza che vi sia alcuna interruzione.
Un conto è la presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione di successione (che è un adempimento di carattere fiscale che serve a liquidare l’imposta di successione), altra cosa è l’accettazione tacita di eredità che deve essere trascritta, attraverso il ministero di un notaio, ai fini della continuità delle trascrizioni.
Né si pensi che la trascrizione della dichiarazione di successione assolva già a queste finalità in quanto: la presentazione della dichiarazione di successione non equivale ad accettazione di eredità (neppure tacita); la trascrizione della dichiarazione di successione è un adempimento di carattere fiscale posto in essere dall’Agenzia delle Entrate, non valido ai fini della continuità delle trascrizioni.
All’accettazione di eredità di un immobile – sia essa in forma tacita o espressa – deve seguire la trascrizione.
La trascrizione della dichiarazione di successione è un adempimento di carattere fiscale posto in essere dall’Agenzia delle Entrate, non valido ai fini della continuità delle trascrizioni.
Al fine di “regolarizzare” tale situazione, il notaio che stipulerà il contratto di vendita provvederà (e solo lui può provvedervi) a due trascrizioni: la prima – contro il defunto e a favore degli eredi/venditori, per far constare la loro accettazione (regolata dall’articolo 2660 del Codice civile) – che va incontro a imposte per 294 euro ed esige l’allegazione di un certificato di morte, in originale; la seconda, usuale, contro i venditori e a favore del compratore.
Non esiste alcun altro mezzo perché l’accettazione tacita sia pubblicizzata nei registri immobiliari.

Flavio Rinaldi
2025-06-25 01:00:32
Numero di risposte
: 6
La trascrizione dell’accettazione tacita di eredità non integri un atto autonomo ma sia in verità una formalità che viene curata nei Registri Immobiliari da Notaio che riceve il primo atto dispositivo.
Il certificato di morte del defunto riveste un ruolo essenziale, secondo quanto emerge da prassi costante e giurisprudenza, questo documento non può essere sostituito né da estratto per riassunto dell’atto di morte, né da autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
L’esigenza di acquisire il certificato di morte in originale deriva dalla necessità di garantire la certezza legale della data del decesso e dell’identità del soggetto deceduto.
Sul punto spesso e fino al recente passato vi poteva essere una certa flessibilità da parte delle Conservatorie presso cui veniva curata la trascrizione dell’accettazione tacita, oggi l’approccio direi unanime è di rifiutare la richiesta di trascrizione di accettazione tacita di eredità non accompagnata dalla trasmissione del certificato di morte.
In breve, niente estratto riassunto atto di morte, niente autodichiazioni, per la trascrizione dell’accettazione tacita di eredità è necessario il certificato di morte.
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