Chi paga le tasse di successione sull'eredità?

Ludovico Marchetti
2025-06-30 09:23:48
Numero di risposte
: 11
Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta dovuta da loro e dai legatari, che a loro volta sono obbligati al pagamento dell’imposta relativa ai rispettivi legati.
L’erede, a seguito dell’accettazione dell’eredità, è tenuto ad una prestazione a favore del legatario.
Inoltre, a seguito dell’adempimento del legato, subisce un decremento patrimoniale corrispondente al legato stesso.
Il legatario, invece, acquista un diritto di credito nei confronti dell’erede onerato.
Ferma restando la distinzione civilistica fra legato di genere e legato di specie, in sede di liquidazione dell’imposta di successione, il valore del legato di genere, al pari di quello di specie, va dedotto dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie.
Il valore dell’eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano.
In considerazione della distinzione civilistica tra legato di genere e legato di specie, il legato di genere, in quanto debito dell’erede, non viene allo stato decurtato dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie.
L’articolo 36 del TUS prevede, inoltre, gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta dovuta da loro e dai legatari, che a loro volta sono obbligati al pagamento dell’imposta relativa ai rispettivi legati.
Il legato di genere, al pari di quello di specie, va dedotto dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie.

Lisa Benedetti
2025-06-20 16:16:51
Numero di risposte
: 6
La tassazione del legato deve avvenire in sede di presentazione della dichiarazione di successione ad opera degli eredi o del legatario.
Gli eredi saranno proprietari del bene oggetto del legato e, di conseguenza, obbligati sia a presentare la dichiarazione di successione che al pagamento dell'imposta di successione ai sensi dell'art. 36, comma 1 del TUS secondo cui gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari.
Successivamente, quando a seguito dell' adempimento da parte degli eredi onerati, il bene sarà trasferito alla legataria dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa, per il ricalcolo dell'imposta effettivamente dovuta dai rispettivi beneficiari ai sensi dell'art. 28, comma 6, del TUS.
In tal caso gli eredi avranno diritto al rimborso di quando versato in eccedenza.
La presunzione di legato posta dalla summenzionata norma impone anche alla legataria di presentare la dichiarazione ai sensi dell'art. 28 comma 2, TUS e di pagare l' imposta relativa al legato secondo quanto dispone l'art. 36 comma 5, TUS.
Pertanto, l'atto di trasferimento del bene confermando e consolidando una situazione preesistente non incerta che ha già subito la tassazione in sede di dichiarazione di successione dovrà essere tassato in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Priamo Ferraro
2025-06-09 07:55:21
Numero di risposte
: 5
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 19 del 6 luglio 2023 che fornisce importanti chiarimenti sulla tassazione del legato di genere ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni.
Il legato rappresenta una disposizione mortis causa, di natura particolare, che attribuisce specifici diritti patrimoniali al legatario.
L’ipotesi più comune riguarda legati pecuniari, ovvero relativi ad una somma di denaro disposta dal testatore a carico di uno o più eredi.
Rispetto alla tassazione del legato l’Agenzia delle Entrate ritiene coerente con il disposto dell’articolo 8, comma 3, decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346 che l’eredità o le quote ereditarie vengano determinate al netto dei legati, indipendentemente dalla tipologia degli stessi.
Per quanto riguarda la tassazione del legato ai fini della liquidazione dell’imposta di successione, il valore attribuito al legato di genere, come per quello di specie, va dedotto dal valore dell’eredità o delle singole quote ereditarie.

Dino Ferraro
2025-06-09 07:12:30
Numero di risposte
: 5
I legatari rispondono del pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni in relazione al valore del bene a loro attribuito dal testatore.
Gli eredi sono obbligati in solido al pagamento dell’imposta, sia per le disposizioni a titolo universale, che per le disposizioni a titolo particolare.
I legatari, invece, rispondono solo dell’imposta relativa ai rispettivi legati.
Anche il legatario rientra tra i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di successione, sia pure limitatamente ai legati da esso ricevuti.
Il giudice tributario di secondo grado, una volta dimostrato che i contribuenti erano legatari e non eredi, anziché annullare l’avviso di liquidazione emesso, avrebbe dovuto rideterminare la pretesa impositiva nei loro confronti.
La Cassazione ha, quindi, disposto il rinvio della causa alla stessa Commissione tributaria regionale ai fini della determinazione dell’imposta dovuta dai legatari.

Sandro Pellegrini
2025-06-09 05:32:27
Numero di risposte
: 4
Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari. I legatari sono obbligati al pagamento dell’imposta relativa ai rispettivi legati. Il legato di genere è tassato non solo in capo all’erede, ma anche in capo al legatario ai sensi del citato articolo 36, comma 5, del Tus. L’erede è solidalmente responsabile per il pagamento di quanto dovuto dai legatari, a titolo di imposta di successione, sul legato di genere. Poiché le predette modalità di tassazione del legato di genere possono risultare in violazione del principio di “giusta imposizione” e tenuto conto del fatto che l’articolo 8, comma 3, del Tus dispone espressamente che il valore dell’eredità o delle quote ereditarie è determinato “al netto dei legati”, risulta opportuno determinare l’eredità o le quote ereditarie al netto dei legati, indipendentemente dalla tipologia degli stessi, procedendo dunque, in sede di liquidazione dell’imposta di successione, a dedurre il valore del legato di genere, al pari di quello di specie, dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie. Il valore ereditario è determinato al netto dei legati. A tale regola non si sottrae anche il legato di quantità o di genere, che, a differenza del legato di specie, possiede effetti obbligatori, nel senso che non è immediatamente traslativo di un diritto ereditario, sebbene conferisca, in capo al legatario, un diritto di credito nei confronti dell’onerato.

Soriana Cattaneo
2025-06-09 05:09:14
Numero di risposte
: 11
Il legato è una disposizione mortis causa che si acquisisce automaticamente senza esplicita accettazione, salvo la possibilità di rinunciarvi, ed attribuisce specifici diritti patrimoniali al legatario. Il legato di genere conferisce al legatario un diritto di credito verso un erede o altro legatario, quest’ultimo deve adempiere prestando beni corrispondenti per qualità e quantità alle indicazioni del de cuius. Gli eredi sono solidalmente obbligati a versare l’imposta dovuta da loro e dai legatari mentre questi ultimi sono tenuti al pagamento dell’imposta relativa ai rispettivi legati. Il legato di genere viene dunque tassato non solo in capo all’erede ma anche in capo al legatario e l’erede è responsabile per il pagamento dell’imposta di successione nell’ammontare complessivamente dovuto non solo da tutti gli eredi ma anche dai legatari. In sede di liquidazione dell’imposta di successione, dunque, il valore del legato di genere, come quello di specie, andrà dedotto dal valore dell’eredità.

Silvana Orlando
2025-06-09 03:43:34
Numero di risposte
: 4
Il legato di genere è tassato non solo in capo all'erede, ma anche in capo al legatario ai sensi dell'articolo comma 5, TUS.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate fa notare che questo tipo di tassazione per l’erede, di una ricchezza che va a beneficio del solo legatario, non appare in linea con i generali principi di “giusta imposizione” dell’ordinamento tributario, in quanto gli eredi rispondono solidalmente anche per quanto dovuto dai legatari, a titolo di imposta di successione, sul legato di genere.
Quindi con tale circolare l’Agenzia chiarisce che, in ogni caso, in sede di liquidazione dell’imposta di successione, il valore del legato di genere, esattamente come per il legato di specie, va dedotto dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie.
In coerenza con tale impostazione, l’Agenzia invita i propri uffici a riesaminare le controversie pendenti nella suddetta materia e a conformarsi a quanto statuito nella circolare.
Leggi anche
- Qual è la differenza tra un erede e un legato?
- Qual è la differenza tra un legatario e un chiamato all'eredità?
- Legato: cosa significa?
- Chi paga il legato ereditario?
- Il legatario paga i debiti ereditari?
- Quali diritti ha un legatario?
- Quando un legato è nullo?
- Legato: quali oneri ricadono sul legatario?
- Legato a favore di un erede: Che significa?
- Debiti ereditari: quali non passano agli eredi?
- Chi ha voce in capitolo sui legati?
- Legato non ricevuto: che succede se il legatario muore prima?
- Debiti: svaniscono con la morte?
- Quali debiti non si ereditano?
- Quali debiti scompaiono con la morte del debitore?
- Eredi responsabili dei debiti altrui?
- Cosa non rientra nell'eredità?
- Quali debiti spariscono con la morte?
- I debiti dei genitori passano ai figli?