Chi paga il legato ereditario?

Maruska Palmieri
2025-06-10 05:37:41
Numero di risposte
: 5
Quando l’alienazione abbia per oggetto beni sottoposti a privilegio – o a ipoteca –, i privilegi non si estinguono – e le ipoteche non possono essere cancellate – sino a che l’acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione ut supra determinato.
Tra i creditori non aventi diritto a prelazione, l’attivo ereditario sarà poi ripartito in proporzione dei rispettivi crediti.
Naturalmente, qualora per soddisfare i creditori sia necessario comprendere nella liquidazione anche l’oggetto di un legato di specie, sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie è preferito agli altri legatari.
Essi sono preferiti ai legatari.
Quando però si tratta di crediti tributari, anche i crediti tributari debbono essere fatti valere tramite la procedura di liquidazione e che per il pagamento di essi vige la scadenza codicistica e non quella tributaria.

Yago Barone
2025-06-10 04:51:53
Numero di risposte
: 6
Gli eredi saranno tenuti a rispondere dei debiti ereditari in proporzione alle loro quote ereditarie.
Il legatario, godendo della esenzione dal pagamento dei debiti ereditari, dei quali, invece, saranno tenuti a rispondere gli eredi in proporzione alle loro quote ereditarie.
Esaurito l’asse ereditario, i creditori rimasti insoddisfatti hanno diritto di regresso contro il legatario, ancorché di cosa determinata appartenente al testatore, nei limiti del valore del legato.
Il diritto si prescrive in tre anni dal giorno dell’ultimo pagamento, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.
Il creditore avrà titolo per agire nei confronti dell’erede accettante.
Il creditore avrà la facoltà di impugnare la rinunzia, entro il termine di cinque anni, in base al disposto di cui all’art. 524 c.c., facendosi autorizzare dal giudice ad accettare l’eredità in nome e in luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del credito.

Simona Benedetti
2025-06-10 03:52:01
Numero di risposte
: 8
Il legatario consegue il legato automaticamente, e cioè per il solo fatto dell’apertura della successione.
Il legatario invece non risponde, di regola, dei debiti ereditari e comunque la sua responsabilità è limitata al valore dei beni che gli sono stati attribuiti.
Il legatario consegue di regola un beneficio e quindi la sua volontà di accettare si presume, comunque egli è sempre libero di rinunciare al legato.

Alessandra Pellegrini
2025-06-10 03:00:52
Numero di risposte
: 7
Il legatario acquista immediatamente il bene legato al momento della morte del testatore, senza necessità di consenso dell'erede né di richiesta alcuna al medesimo.
Il legatario ha il diritto di esigere direttamente dal terzo il pagamento del credito, realizzandosi giuridicamente, per effetto della disposizione testamentaria, il diretto subentro del legatario al testatore nel rapporto obbligatorio, senza necessità di accettazione da parte del soggetto passivo del rapporto giuridico o di intervento o consenso dell'erede.
Pertanto, il legatario non deve domandare all'onerato il "possesso" della cosa legata, in quanto si tratta di un legato di credito e non di un legato di cosa determinata.
Il legatario ha solo un diritto al pagamento che "entra" a far parte del patrimonio del legatario ope legis al momento stesso del decesso del de cuius, secondo la volontà testamentaria del medesimo.
Il legatario ha diritto ad esigere il pagamento del credito direttamente dal terzo, senza necessità di intervento o consenso dell'erede.

Patrizia Verdi
2025-06-10 01:23:40
Numero di risposte
: 3
L’importo del legato non va indicato tra le passività, in quanto, ancorché legato, lo stesso non rappresenta un peso che grava sull’eredità, bensì un debito degli eredi. I legati di somma di denaro si qualificano come legati di genere a carattere obbligatorio e, in quanto tali, rappresentano un debito degli eredi e non un peso gravante sull’eredità. Il legatario dovrebbe essere tassato, in virtù del combinato disposto degli artt. 5, co. 1 e 36, co. 5, del T.U.S., per l’attribuzione che lo stesso riceve e, a sua volta, l’erede onerato dal legato avrebbe diritto a sottrarre dall’attribuzione ricevuta il valore del legato. L’imposta di successione deve essere liquidata ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 e 43 del TUS, ovvero secondo le disposizioni testamentarie e sul valore globale netto dell’asse ereditario. L’esatta procedura da adottare sarebbe quella di indicare nell’attivo, il valore lordo dell’attribuzione a favore dell’erede onerato, nonché il valore dei singoli legati.
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