La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituito non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
L’istituto della rappresentazione si applica tanto alla successione legittima quanto a quella per testamento.
La categoria dei soggetti rappresentati è individuata all’articolo 468 del codice civile, i rappresentati sono i figli anche adottivi del defunto, nonché i fratelli e le sorelle dello stesso.
I rappresentanti sono tutti i discendenti senza limite di grado di uno dei soggetti che faccia parte della categoria dei rappresentati.
La rappresentazione si applica quando un chiamato non può o non vuole accettare l’eredità, ad esempio in caso di premorienza, assenza, indegnità o perdita del diritto di accettare l’eredità.
La rappresentazione è un istituto che si applica tanto alle successioni legittime che testamentarie, nell’ambito delle successioni testamentarie, trova applicazione tanto all’istituzione d’erede quanto al legato.