La capacità d'intendere e di volere è letteralmente richiamata dall'art. 85 del codice penale.
Questo articolo dispone che solo il soggetto in grado di distinguere il lecito dall'illecito e di autodeterminarsi nel compiere certe azioni è imputabile dal punto di vista penale.
Non è infatti imputabile penalmente per la commissione di un fatto previsto dalla legge come reato il soggetto che non è imputabile e quindi non è dotato della capacità d'intendere e di volere nel momento in cui commette il fatto.
Ai fini della responsabilità penale del soggetto, solo nelle seguenti ipotesi tassative la capacità d'intendere e volere è eliminata o compromessa, con conseguenti riflessi sulla imputabilità.
L'art. 43 c.p li definisce nel seguente modo: "il delitto:
è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;
è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline."
L'età avanzata non esclude automaticamente l'imputabilità del soggetto, in quanto non è sempre detto che la sua capacità d'intendere e di volere subisca una compromissione a causa del passare del tempo.
Lo stato d'incapacità d'intendere e di volere ai fini della responsabilità penale, viene spesso invocato dalla difesa per evitare l'imputabilità del reato.
Per questo non è infrequente che venga nominato un esperto per eseguire una perizia psichiatrica sulla persona dell'imputato, se si ritiene che lo stesso possa essere affetto da una patologia in grado di eliminare o comunque diminuire la sua capacità d'intendere e di volere.
L'art. 220 c.p.p al comma 2 infatti precisa che non sono ammesse perizie "per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche."