Ai sensi dell’art. 1341 c.c., le condizioni generali del contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, solo se al momento della conclusione dello stesso, questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. La espressa approvazione delle clausole vessatorie si integra unicamente quando le stesse siano oggetto di un’accettazione separata, specifica ed autonoma, distinta dalla sottoscrizione delle altre condizioni dell’accordo. Non è idonea ad integrare la specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, II° comma, l'approvazione della clausola onerosa contenuta nella sottoscrizione complessiva di altre clausole contrattuali, perché è necessaria che invece essa sia specifica e separata dalle altre cioè individuata singolarmente così da richiamare l'attenzione del sottoscrittore su di essa. Ai fini dell’accettazione delle condizioni generali del contratto, per di più, è necessaria, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul significato delle clausole a lui sfavorevoli.