Cosa prevede l'art. 1341 co. 1 cc in generale come condizione di efficacia delle condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti?

Teresa Longo
2025-07-08 04:02:40
Numero di risposte
: 9
Le condizioni generali di contratto sono un insieme di clausole che consentono di disciplinare in modo uniforme rapporti contrattuali con la generalità dei propri clienti. Il primo comma dell’articolo 1341 c.c. prevede che se le condizioni generali di contratto sono predisposte da uno solo dei contraenti, esse sono efficaci se conosciute o conoscibili dalla parte che non le ha predisposte. Ciò significa che la parte che aderisce alle condizioni generali di contratto le deve conoscere ed impone a chi le ha predisposte di porle a disposizione del proprio cliente e formularle in modo chiaro e comprensibile.
Le condizioni generali devono essere conosciute o conoscibili dalla parte aderente al momento della conclusione del contratto, non successivamente al perfezionamento dello stesso.
Sul piano sostanziale e probatorio il requisito della conoscenza o conoscibilità delle condizioni generali di contratto consente all’imprenditore che le ha predisposte di ritenere tali clausole note alla controparte se ricorrono le condizioni di cui alla norma e fa gravare su quest’ultima l’onere di provare il contrario.
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
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