Cosa prevede l'art. 1341 co. 1 cc in generale come condizione di efficacia delle condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti?

Noemi Pagano
2025-07-22 12:04:12
Numero di risposte
: 18
Ai sensi dell’art. 1341 c.c., le condizioni generali del contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, solo se al momento della conclusione dello stesso, questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. La espressa approvazione delle clausole vessatorie si integra unicamente quando le stesse siano oggetto di un’accettazione separata, specifica ed autonoma, distinta dalla sottoscrizione delle altre condizioni dell’accordo. Non è idonea ad integrare la specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, II° comma, l'approvazione della clausola onerosa contenuta nella sottoscrizione complessiva di altre clausole contrattuali, perché è necessaria che invece essa sia specifica e separata dalle altre cioè individuata singolarmente così da richiamare l'attenzione del sottoscrittore su di essa. Ai fini dell’accettazione delle condizioni generali del contratto, per di più, è necessaria, oltre alla sottoscrizione separata, la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del contraente debole sul significato delle clausole a lui sfavorevoli.

Maristella Sartori
2025-07-17 12:22:58
Numero di risposte
: 12
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilita', facolta' di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facolta' di opporre eccezioni, restrizioni alla liberta' contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria.

Teresa Longo
2025-07-08 04:02:40
Numero di risposte
: 22
Le condizioni generali di contratto sono un insieme di clausole che consentono di disciplinare in modo uniforme rapporti contrattuali con la generalità dei propri clienti. Il primo comma dell’articolo 1341 c.c. prevede che se le condizioni generali di contratto sono predisposte da uno solo dei contraenti, esse sono efficaci se conosciute o conoscibili dalla parte che non le ha predisposte. Ciò significa che la parte che aderisce alle condizioni generali di contratto le deve conoscere ed impone a chi le ha predisposte di porle a disposizione del proprio cliente e formularle in modo chiaro e comprensibile.
Le condizioni generali devono essere conosciute o conoscibili dalla parte aderente al momento della conclusione del contratto, non successivamente al perfezionamento dello stesso.
Sul piano sostanziale e probatorio il requisito della conoscenza o conoscibilità delle condizioni generali di contratto consente all’imprenditore che le ha predisposte di ritenere tali clausole note alla controparte se ricorrono le condizioni di cui alla norma e fa gravare su quest’ultima l’onere di provare il contrario.
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
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