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Cosa comporta l'azione di responsabilità?

Lucrezia Farina
Lucrezia Farina
2025-07-22 00:27:55
Numero di risposte : 18
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L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori. La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea. Il presupposto fondamentale, comune ad ogni azione risarcitoria, è naturalmente l'accertamento di un comportamento illegittimo e di un danno derivatone secondo un nesso di causalità. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
Italo Basile
Italo Basile
2025-07-09 18:24:12
Numero di risposte : 12
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L'azione di responsabilità degli amministratori di società per azioni ai sensi dell’art. 2392 c.c., ossia nei confronti della società, ha subito con la riforma societaria un sensibile maquillage normativo. La diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata e si deve tenere conto nel “misurare” la diligenza dell’operato degli amministratori: della eventuale complessità dell’incarico, delle particolari conoscenze richieste, dei mezzi e delle risorse disponibili per lo svolgimento dell’incarico medesimo. In questo quadro si tende ad escludere che la mancanza di perizia sia sinonimo di mancanza di diligenza, dovendosi piuttosto ritenere che ai sensi dell’art. 2381, ultimo comma, c.c., vi sia a carico degli amministratori un obbligo di agire in modo informato, dovere che presuppone che l’amministratore, consapevole della propria mancanza di perizia, adotti rimedi opportuni a sanare le sue carenze cognitive. L’art. 146 l.f. attribuisce al curatore senza alcuna distinzione la legittimazione, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, all’esercizio delle azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori. Il rinvio è, dunque, generico e comprensivo di tutte quelle azioni di responsabilità dirette a reintegrare il patrimonio della società e, tra queste sicuramente va compresa l’azione dei creditori sociali, in quanto diretta a reintegrare il creditore sociale di una perdita patrimoniale. L’azione dei creditori sarebbe un’azione autonoma e non surrogatoria. In riferimento alla s.p.a. l’art. 146, comma 2, lett. a), l.f. ribadisce la regola contenuta nell’art. 2394-bis c.c., attribuendo al curatore la legittimazione esclusiva all’esercizio dell’azione di responsabilità.