Come posso evitare di pagare la doppia tassazione?

Corrado Morelli
2025-07-12 07:34:54
Numero di risposte
: 10
Per evitare di pagare la doppia tassazione, occorre fare riferimento al concetto di residenza fiscale.
In virtù del principio di tassazione dell’utile mondiale, il cittadino che lavora all’estero, ma è residente in Italia, è sottoposto alla tassazione nazionale per tutti i redditi posseduti.
Nel caso in cui siano state pagate imposte a titolo definitivo nei Paesi in cui i redditi sono stati percepiti, è possibile comunque detrarle da quelle italiane, sotto forma di credito d’imposta, nei limiti stabiliti dall’art. 165 del TUIR.
L’Italia ha stipulato con molti Paesi delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
Così facendo viene riconosciuto un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero nel momento in cui si dichiarano i redditi in Italia.
È possibile certificare la residenza fiscale in Italia di una persona fisica o la sede legale di una ditta individuale o di una società attraverso il certificato contro le doppie imposizioni.
La sua richiesta è possibile anche online, in questo modo eviterai di pagare doppie tasse sui redditi e sul patrimonio.

Anastasio Rossi
2025-07-12 02:45:02
Numero di risposte
: 4
La nozione di persona fisica residente in uno Stato contraente, utilizzata ai fini della applicazione della minore imposta dalla Convenzione Italia-Svizzera, deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento della stessa ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza, indipendentemente dall’effettivo prelievo fiscale subito.
Lo scopo delle convenzioni bilaterali è quello di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali ed agevolare l’attività economica internazionale.
La sufficienza del solo fattore in sé della esistenza del potere impositivo principale dell’altro Stato, deve ritenersi coerente con le finalità delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, le quali hanno la funzione di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali, onde evitare che i contribuenti subiscano un maggior carico fiscale sui redditi percepiti all’estero ed agevolare l’attività economica e d’investimento internazionale.
L’espressione utilizzata nella Convenzione Italia-Germania per la definizione della persona “fisica” residente, secondo il Modello Ocse di Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni, deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento ad imposizione in modo illimitato, a nulla rilevando il dato dell’effettivo prelievo fiscale subito dalla persona fisica.
Dunque non è corretta l’affermazione secondo cui il contribuente avrebbe avuto l’onere di dimostrare l’effettiva sottoposizione a tassazione dei redditi in oggetto nel paese di residenza fiscale, essendo sufficiente la dimostrazione del potenziale assoggettamento ad imposizione nello stato di residenza.
La prova prodotta andava esaminata con riferimento al criterio della prova della residenza fiscale e della conseguente soggezione “astratta” dei redditi ad imposta.
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