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Come viene tassato lo stipendio svizzero in Italia?

Yago Barone
Yago Barone
2025-07-25 22:53:21
Numero di risposte : 14
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Come viene tassato un lavoratore frontaliere in Svizzera che abita fuori dalla fascia dei 20 km. Presumendo che il soggetto guadagna in Svizzera un salario annuo lordo di CHF 100.000, sulla base di questa cifra il datore di lavoro calcolerà le trattenute per i contributi alla pensione di base svizzera all’assicurazione disoccupazione e al fondo di previdenza : in tutto circa il 15%, cioè CHF 15.000.- che vengono dedotti dal lordo. Dal salario viene dedotta anche l’imposta alla fonte, il relativo importo dell’imposta prelevata in Ticino, dal fisco svizzero, può essere calcolato con aliquote diverse rispetto agli altri Cantoni. Per l’anno 2019 l’aliquota è del 13,4% , cioè CHF 13.400. Sul modello redditi PF andrà però dichiarato il reddito diminuito dei soli contributi pensionistici. Questo reddito che nel Certificato di salario svizzero viene indicato come “salario netto”, nel nostro esempio corrisponde a CHF 85.000. Questa somma va convertita in euro secondo il tasso di cambio stabilito mensilmente dall’Agenzia delle Entrate. Da questa somma si deduce la franchigia fiscale per i frontalieri ottenendo un reddito imponibile di € 71.550. Il reddito di € 71.550 rientra nel IV scaglione con un’imposta lorda di € 24.005. Da questa imposta dopo aver applicato le detrazioni per lavoro dipendente, per evitare una doppia imposizione, si detrae quanto già pagato in Svizzera. L’imposta da pagare in Italia prima di eventuali detrazioni sarà quindi : € 24.005-€ 12.462. = €11.543. A questa somma vanno aggiunte le addizionali comunali e regionali e tolte le deduzioni per figli a carico o per coniuge a carico e le detrazioni possibili per mutuo, spese mediche, spese veterinarie, assicurazione vita, che vanno a diminuire l’imposta di € 11.543.
Renzo Costa
Renzo Costa
2025-07-12 04:10:10
Numero di risposte : 15
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Pertanto se il contribuente non è in grado di dimostrare l'effettiva residenza: continua ad essere assoggettato ad imposizione in Italia sul reddito complessivo, formato da tutti i redditi posseduti per l'intero periodo d'imposta, al netto degli oneri deducibili. Se il contribuente è in grado di dimostrare la sua effettiva residenza in Svizzera: solo il reddito che lo stesso ritrae dall'attività professionale svolta in Italia sarà soggetto a tassazione nel nostro Paese. La disposizione è applicabile anche ai medici. Pertanto, avendo dichiarato l'Istante di svolgere l'attività professionale esclusivamente in Italia attraverso una base fissa, il reddito derivante da tale attività è soggetto a tassazione in Italia. L'interpello termina chiarendo che l'eventuale doppia imposizione subita sui redditi in esame sarà eliminata attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta in Svizzera, quale Stato di residenza del contribuente. I compensi dallo stesso percepiti, se erogati da un sostituto d'imposta, debbono essere assoggetti alla ritenuta d'acconto, nella misura del 20%. In ogni caso, se il contribuente effettivamente è residente nella Confederazione Elvetica esiste Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni in base al quale "I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attività.