Come non pagare la doppia tassazione?

Asia Gatti
2025-07-27 09:54:42
Numero di risposte
: 16
La nozione di persona fisica residente in uno Stato contraente deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento della stessa ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza, indipendentemente dall’effettivo prelievo fiscale subito.
Lo scopo delle convenzioni bilaterali è quello di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali ed agevolare l’attività economica internazionale.
La sufficienza del solo fattore in sé della esistenza del potere impositivo principale dell’altro Stato, deve ritenersi coerente con le finalità delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni.
La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati stabilisce che un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo scopo.
L’espressione utilizzata nella Convenzione Italia-Germania per la definizione della persona “fisica” residente, deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento ad imposizione in modo illimitato, a nulla rilevando il dato dell’effettivo prelievo fiscale subito dalla persona fisica.
Non è corretta l’affermazione del giudice di appello, secondo cui il contribuente avrebbe avuto l’onere di dimostrare l’effettiva sottoposizione a tassazione dei redditi in oggetto nel paese di residenza fiscale, essendo sufficiente la dimostrazione del potenziale assoggettamento ad imposizione nello stato di residenza.
La prova prodotta andava esaminata con riferimento al criterio della prova della residenza fiscale e della conseguente soggezione “astratta” dei redditi ad imposta.

Monica Pellegrini
2025-07-23 02:02:30
Numero di risposte
: 15
Le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono trattati internazionali con i quali i Paesi contraenti regolano l’esercizio della propria potestà impositiva al fine di eliminare le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti.
Oltre ad evitare le doppie imposizioni, le Convenzioni hanno anche lo scopo di prevenire l'evasione e l’elusione fiscale.
Tali trattati si ispirano, principalmente, al modello di Convenzione elaborato in sede OCSE.
Un ulteriore modello di riferimento, è quello elaborato in ambito ONU.
La Convenzione entra in vigore a seguito dello scambio degli strumenti di ratifica tra i Paesi contraenti.
Per dare attuazione alle disposizioni delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, i Paesi contraenti possono stipulare accordi di natura amministrativa volti a favorire lo scambio di informazioni e/o l’effettuazione di verifiche simultanee.

Marieva Ruggiero
2025-07-12 03:46:59
Numero di risposte
: 18
Nel caso in cui siano state pagate imposte a titolo definitivo nei Paesi in cui i redditi sono stati percepiti, è possibile comunque detrarle da quelle italiane, sotto forma di credito d’imposta, nei limiti stabiliti dall’art. 165 del TUIR.
L’Italia ha stipulato con molti Paesi delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
Questo al fine di evitare che i cittadini italiani subiscano una doppia imposizione per il pagamento delle imposte sia nel Paese di produzione del reddito sia in quello di residenza.
Così facendo viene riconosciuto un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero nel momento in cui si dichiarano i redditi in Italia.
È possibile certificare la residenza fiscale in Italia di una persona fisica o la sede legale di una ditta individuale o di una società attraverso il certificato contro le doppie imposizioni.
La sua richiesta è possibile anche online, in questo modo eviterai di pagare doppie tasse sui redditi e sul patrimonio.
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