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Qual è l'importo dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori dello spettacolo?

Kai Barone
Kai Barone
2025-08-07 08:24:16
Numero di risposte : 15
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L’indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, relativo all’anno in cui si è concluso l’ultimo rapporto di lavoro autonomo e all’anno civile precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di esso, presenti nel medesimo periodo di osservazione. La prestazione, rapportata al reddito mensile come sopra determinato, è pari al 75 per cento nel caso in cui sia pari o inferiore a un determinato importo annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi. Nel caso in cui il reddito mensile medio sia superiore a questo importo, la misura dell’ALAS è incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. L’indennità non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.360,77 euro per il 2022, annualmente rivalutato.
Patrizia Verdi
Patrizia Verdi
2025-08-02 09:51:32
Numero di risposte : 15
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L’ indennità in questione garantisce alla categoria sostegno economico tenuto conto della specificità delle prestazione di lavoro a carattere strutturalmente discontinuo. I potenziali beneficiari dell’indennità di discontinuità erogata in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo ( IDIS ) sono tenuti , pena la decadenza dalla prestazione , a presentare domanda in via telematica all’ INPS entro il 30 marzo. A decorrere dal 15 gennaio 2025 è stato reso nuovamente disponibile il servizio per la presentazione della domanda di indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo per l’anno 2025, riferita all’anno di competenza 2024. Tale servizio rimarrà disponibile fino alla data del 31 marzo 2025, termine ultimo per la presentazione della domanda.
Clea Pagano
Clea Pagano
2025-07-28 20:26:31
Numero di risposte : 17
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L’importo non può superare la somma mensile di 1.335,40 euro ed è esentasse. Per il calcolo dell’importo, si deve considerare il reddito imponibile dichiarato ai fini previdenziali dell’anno precedente e dell’anno in corso al momento della domanda: questa somma va divisa per il numero dei mesi di contribuzione. La misura dell’assegno di disoccupazione sarà pari al 75% di questo importo, se il reddito medio è pari o inferiore a 1.227,50 euro. Se invece è superiore, l’importo dell’assegno sarà pari sempre al 75% del reddito medio aumentato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e l’importo di 1.227,50 euro. La durata della disoccupazione è di massimo 6 mesi.
Boris Longo
Boris Longo
2025-07-15 21:08:26
Numero di risposte : 17
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L’indennità ALAS è corrisposta mensilmente per un massimo di 6 mensilità, per un numero di giornate pari alla metà di quelle versate o accreditate al Fondo pensionistico nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di conclusione del contratto. L’importo percepito è rapportato ai contributi versati nel biennio precedente, nella misura del 75% ma con importo massimo pari a ,42 euro. L’indennità ALAS è riconosciuta a quei lavoratori che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti: avere maturato, dal 1° gennaio dell’anno precedente fino alla data della domanda, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo spettacolo. L’indennità di disoccupazione (ALAS) è rivolta ai lavoratori autonomi dello spettacolo che restano senza lavoro dal 1° gennaio 2022 nel caso in cui: prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica connessa alla produzione e realizzazione di spettacoli. La prestazione ALAS è incompatibile con: le prestazioni pensionistiche il Reddito di Cittadinanza le prestazioni di disoccupazione NASpI e Dis-Coll la titolarità di cariche parlamentari e con tutte le cariche che prevedono compensi e indennità di funzione diversi dal gettone di presenza. La domanda deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso il servizio dedicato entro il termine di decadenza. L’indennità ALAS decade nei seguenti casi: titolarità di altra prestazione di disoccupazione (NASpI, Dis-Coll); beneficiare del Reddito di Cittadinanza; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità sempre che il lavoratore non opti per l’indennità ALAS. L’indennità di disoccupazione (ALAS) è rivolta ai lavoratori autonomi dello spettacolo che restano senza lavoro dal 1° gennaio 2022 nel caso in cui: prestano a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi del punto precedente; sono esercenti attività musicali. La prestazione è invece incumulabile con indennità di malattia e maternità. L’indennità ALAS è riconosciuta a quei lavoratori che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti: avere un reddito relativo all’anno precedente non superiore a 35.000 euro. L’indennità ALAS è riconosciuta a quei lavoratori che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti: non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato; non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie; non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza.
Gregorio Martinelli
Gregorio Martinelli
2025-07-15 17:43:13
Numero di risposte : 18
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L’indennità sarà erogata in un’unica soluzione per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente, a queste giornate dovranno essere detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive. L’importo sarà calcolato nella misura del 60% del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili relative ai periodi di attività nel settore dello spettacolo, all’anno solare precedente la presentazione della domanda. L’importo giornaliero dell’indennità non può, in ogni caso, superare l’importo del minimale contributivo giornaliero stabilito annualmente dall’INPS, che per l’anno 2025, per l’attività svolta nel 2024, l’importo è pari a 56,87 euro. L’indennità sarà erogata a tutti i richiedenti, tuttavia essendo previsto un limite massimo di fondi stanziati, qualora l’ammontare complessivo non consenta di soddisfare il numero delle domande ammesse all’indennità, l’INPS stabilirà la quota di indennità da erogare, riparametrata in misura proporzionale in base alla dotazione finanziaria e all’ammontare complessivo delle indennità liquidabili agli aventi diritto.