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Chi ha diritto alla NASpI 2025?

Quirino Farina
Quirino Farina
2025-07-15 22:49:52
Numero di risposte : 11
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La normativa sancisce che il lavoratore, per accedere al suddetto beneficio, debba dimostrare almeno tredici settimane di contribuzione utile maturate dalla data della cessazione volontaria da rapporto a tempo indeterminato alla successiva cessazione involontaria, rappresenta un filtro basato su un criterio temporale oggettivo. Occorre precisare che detta circolare esclude l’applicazione della nuova disciplina alcuni casi di cessazione volontaria aventi un carattere giustificato o tutelato, come le dimissioni per giusta causa, ovvero quelle rese nell’ambito della tutela rafforzata del lavoratore in caso di maternità e paternità ex d.lgs. n. 151/2001. Invero, l’accesso al beneficio della NASpI deve essere riconosciuto se sussistono fattori esogeni rispetto alla volontà negoziale del lavoratore. Tale disposizione è finalizzata ad evitare che siano effettuate azioni illegittime nell’applicazione della NASpI nei casi di discontinuità occupazionale simulate o pianificate, senza che comunque ciò vada a punire situazioni invece meritevoli di tutela. Ha una ratio selettiva ed anti fraudolenta, intesa ad evitare comportamenti abusivi, volti ad eludere il diritto alla prestazione derivante da un uso strumentale delle dimissioni volontarie, seguite da interruzioni per brevi periodi e nuove assunzioni volte a maturare il diritto alla NASpI.
Pericle Mariani
Pericle Mariani
2025-07-15 22:06:16
Numero di risposte : 12
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Chi può chiedere la NASpI La perdita involontaria dell'occupazione si configura a seguito di: licenziamento, anche per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; scadenza naturale del contratto; dimissioni per giusta causa; dimissioni volontarie nel periodo tutelato della maternità/paternità. È prevista inoltre a seguito di risoluzione consensuale del contratto, unicamente nei casi di: nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria presso la Direzione Territoriale dell'Ispettorato del Lavoro; licenziamento per giustificato motivo oggettivo; rifiuto al trasferimento ad altra sede aziendale distante più di 50 Km dalla propria residenza e/o raggiungibile in oltre 80 minuti con l’utilizzo dei mezzi pubblici. Requisiti per chiedere la NASpI Per avere diritto alla NASpI, il lavoratore che perde involontariamente il lavoro deve avere tutti i seguenti requisiti: essere in stato di disoccupazione; avere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti, ovvero almeno 13 settimane negli ultimi 12 mesi nei casi in cui l'ultimo evento di disoccupazione si verifichi dopo precedenti dimissioni volontarie/risoluzione consensuale di un contratto a tempo indeterminato. Le novità, dal 1° gennaio 2025, riguardano le lavoratrici e i lavoratori che si dimettono volontariamente e nei successivi 12 mesi trovano una nuova occupazione: in caso di successiva perdita involontaria dell'occupazione, per accedere alla NASpI dovranno aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione presso il nuovo/i nuovi datore/i di lavoro. In altre parole, chi si dimette o risolve consensualmente un contratto potrà fare richiesta di NASpI entro i 12 mesi successivi solo dopo avere versato circa 4 mesi di contribuzione o attendere il decorso di un anno dalle dimissioni per far valere i contributi versati negli ultimi quattro. I casi più comuni riguardano il licenziamento, la scadenza del contratto, le dimissioni per giusta causa e quelle maturate durante il periodo tutelato di maternità/paternità. Per questi lavoratori i requisiti di accesso alla NASpI non cambiano: devono essere in stato di disoccupazione e aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la perdita del lavoro.
Aaron Gatti
Aaron Gatti
2025-07-15 20:54:44
Numero di risposte : 13
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Con la L. 207/2024 il legislatore ha introdotto un nuovo requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI, per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2025. La novella legislativa, in particolare, prevede che, per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2025, il richiedente la prestazione deve far valere almeno tredici settimane di contributo dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni o risoluzione consensuale, qualora tale cessazione volontaria sia avvenuta nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI. Sono previste eccezioni al requisito delle 13 settimane. Sì, non è necessario rispettare il nuovo requisito se: le dimissioni sono per giusta causa; sono avvenute durante il periodo tutelato di maternità o paternità; sono avvenute durante la procedura di conciliazione obbligatoria; il lavoratore ha rifiutato un trasferimento in sede lontana. Tra le ipotesi di dimissioni per giusta causa, rientrano anche le dimissioni dei dipendenti trasferiti in un'altra sede della stessa azienda, a condizione che questo non sia motivato da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro. Per quanto riguarda la risoluzione consensuale, la novità non si applica all'ipotesi in cui il dipendente rifiuti il trasferimento ad un'altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla sua residenza (oppure raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi pubblici). In tutti questi casi, la NASpI può essere riconosciuta anche in assenza delle 13 settimane. I contributi validi ai fini NASpI sono: i contributi previdenziali, comprensivi della quota NASpI, versati durante il rapporto di lavoro subordinato; i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione e i periodi di congedo parentale, purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro; i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione; i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino a 8 anni di età, nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.
Bacchisio D'amico
Bacchisio D'amico
2025-07-15 20:26:49
Numero di risposte : 9
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I destinatari della NASpI 2025 sono: Lavoratori dipendenti (sia del settore privato che pubblico, con contratto a tempo determinato o indeterminato) Apprendisti Soci lavoratori di cooperative Personale artistico (con contratto subordinato) Dipendenti pubblici a tempo determinato. Non hanno invece diritto i lavoratori domestici come colf e badanti, e coloro che si dimettono volontariamente senza giusta causa. La vera novità della NASpI 2025 riguarda chi si dimette volontariamente per iniziare un nuovo lavoro. In questo caso, se entro 12 mesi il nuovo rapporto di lavoro si interrompe involontariamente, il lavoratore potrà ottenere la NASpI solo se nel nuovo impiego ha maturato almeno 13 settimane di contributi. Per avere accesso alla NASpI nel 2025 occorrono due requisiti fondamentali: Perdita involontaria del lavoro: licenziamento, scadenza naturale del contratto o dimissioni per giusta causa. Almeno 13 settimane di contribuzione versate nei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione. Se non rispetti anche solo uno di questi requisiti, la tua richiesta potrebbe essere respinta o l’INPS potrebbe chiederti di restituire eventuali somme già ricevute.