Con la L. 207/2024 il legislatore ha introdotto un nuovo requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI, per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2025. La novella legislativa, in particolare, prevede che, per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2025, il richiedente la prestazione deve far valere almeno tredici settimane di contributo dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni o risoluzione consensuale, qualora tale cessazione volontaria sia avvenuta nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI. Sono previste eccezioni al requisito delle 13 settimane. Sì, non è necessario rispettare il nuovo requisito se: le dimissioni sono per giusta causa; sono avvenute durante il periodo tutelato di maternità o paternità; sono avvenute durante la procedura di conciliazione obbligatoria; il lavoratore ha rifiutato un trasferimento in sede lontana. Tra le ipotesi di dimissioni per giusta causa, rientrano anche le dimissioni dei dipendenti trasferiti in un'altra sede della stessa azienda, a condizione che questo non sia motivato da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro. Per quanto riguarda la risoluzione consensuale, la novità non si applica all'ipotesi in cui il dipendente rifiuti il trasferimento ad un'altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla sua residenza (oppure raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi pubblici). In tutti questi casi, la NASpI può essere riconosciuta anche in assenza delle 13 settimane. I contributi validi ai fini NASpI sono: i contributi previdenziali, comprensivi della quota NASpI, versati durante il rapporto di lavoro subordinato; i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione e i periodi di congedo parentale, purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro; i periodi di lavoro all'estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione; i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino a 8 anni di età, nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.