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Qual è il termine per l'annullamento in autotutela?

Nicola Damico
Nicola Damico
2025-08-05 17:45:40
Numero di risposte : 21
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Il Consiglio di Stato, con sentenza del 16 ottobre 2024 n. 8296, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990 relativamente alla parte in cui è previsto il termine di dodici mesi per l’annullamento in autotutela dei provvedimenti amministrativi. Nel dettaglio, l’asserita illegittimità costituzionale deriverebbe dal contrasto del predetto termine di dodici mesi per l’annullamento in autotutela con gli articoli 3, comma 1, 9, commi 1 e 2, 97, comma 2 e 117, comma 1, della Costituzione. La previsione di un termine fisso e inderogabile così come previsto dall’articolo 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990, impedirebbe alle amministrazioni competenti di valutare adeguatamente gli interessi “sensibili” quali, ad esempio, la tutela del patrimonio storico e artistico. Al contrario, la previsione di un termine “elastico agganciato al canone della ragionevolezza” permetterebbe alla pubblica amministrazione di ponderare adeguatamente gli interessi in gioco, evitando che quelli di primario rilievo costituzionale “si rivelino sempre meccanicamente recessivi, per effetto del mero decorso del tempo, rispetto alla tutela di una situazione giuridica a matrice individuale”. Tali istituti, a titolo esemplificativo, sono da ricondursi all’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990, che sancisce che le disposizioni in materia di “silenzio- assenso” non si applicano ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico. Sotto un altro profilo, i giudici hanno evidenziato che la previsione di un limite temporale rigido per la possibilità di intervento in autotutela si tradurrebbe, indirettamente, nella “preclusione della spendita di altri profili di capacità speciale autoritativa dell’amministrazione”.
Jelena Cattaneo
Jelena Cattaneo
2025-07-28 14:06:08
Numero di risposte : 15
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ai sensi dell’art. 63 del decreto legge n. 77 del 31.05.2021 il termine per annullare in autotutela un provvedimento amministrativo è di dodici mesi e non più di diciotto mesi come previsto dall’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 La disposizione surriferita recita “ART. 63 (Annullamento d'ufficio) 1. All'articolo 21-nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la parola "diciotto" è sostituita dalla seguente: "dodici" il termine per annullare in autotutela un provvedimento amministrativo è di dodici mesi
Lorenzo Negri
Lorenzo Negri
2025-07-17 08:23:36
Numero di risposte : 21
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L’Agenzia, se prende atto di aver commesso un errore, deve annullare il proprio operato e correggersi, senza che sia necessaria un'istanza del contribuente e anche nei casi di giudizio pendente o di atti definitivi, quando ricorrono i seguenti vizi che danno luogo a manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione. Il potere di autotutela facoltativa può essere esercitato: in presenza di vizi non riconducibili ad alcuna delle fattispecie per le quali è prevista l’autotutela obbligatoria o in relazione ai quali non ricorre la condizione della manifesta illegittimità in presenza di vizi rientranti nell’autotutela obbligatoria, ma è già decorso un anno dalla definitività dell’atto per mancata impugnazione. Anche l’autotutela facoltativa non può essere esercitata se c’è stato un giudicato sostanziale favorevole all’amministrazione finanziaria o quando l’atto di imposizione è stato oggetto, anche parzialmente, di qualunque forma di definizione, anche agevolata. L’istanza deve essere presentata avvalendosi di strumenti atti a certificarne l’invio da parte del soggetto legittimato a farlo. La competenza ad effettuare la correzione è generalmente dello stesso ufficio che ha emanato l’atto, al quale, pertanto, va indirizzata la richiesta di autotutela. L'amministrazione finanziaria deve rispondere all'istanza di autotutela obbligatoria entro 90 giorni dalla sua ricezione.