Il Consiglio di Stato, con sentenza del 16 ottobre 2024 n. 8296, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in relazione all’art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990 relativamente alla parte in cui è previsto il termine di dodici mesi per l’annullamento in autotutela dei provvedimenti amministrativi.
Nel dettaglio, l’asserita illegittimità costituzionale deriverebbe dal contrasto del predetto termine di dodici mesi per l’annullamento in autotutela con gli articoli 3, comma 1, 9, commi 1 e 2, 97, comma 2 e 117, comma 1, della Costituzione.
La previsione di un termine fisso e inderogabile così come previsto dall’articolo 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990, impedirebbe alle amministrazioni competenti di valutare adeguatamente gli interessi “sensibili” quali, ad esempio, la tutela del patrimonio storico e artistico.
Al contrario, la previsione di un termine “elastico agganciato al canone della ragionevolezza” permetterebbe alla pubblica amministrazione di ponderare adeguatamente gli interessi in gioco, evitando che quelli di primario rilievo costituzionale “si rivelino sempre meccanicamente recessivi, per effetto del mero decorso del tempo, rispetto alla tutela di una situazione giuridica a matrice individuale”.
Tali istituti, a titolo esemplificativo, sono da ricondursi all’art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990, che sancisce che le disposizioni in materia di “silenzio- assenso” non si applicano ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico.
Sotto un altro profilo, i giudici hanno evidenziato che la previsione di un limite temporale rigido per la possibilità di intervento in autotutela si tradurrebbe, indirettamente, nella “preclusione della spendita di altri profili di capacità speciale autoritativa dell’amministrazione”.