:

Qual è il termine per l'annullamento in autotutela?

Lorenzo Negri
Lorenzo Negri
2025-07-17 08:23:36
Numero di risposte : 10
0
L’Agenzia, se prende atto di aver commesso un errore, deve annullare il proprio operato e correggersi, senza che sia necessaria un'istanza del contribuente e anche nei casi di giudizio pendente o di atti definitivi, quando ricorrono i seguenti vizi che danno luogo a manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione. Il potere di autotutela facoltativa può essere esercitato: in presenza di vizi non riconducibili ad alcuna delle fattispecie per le quali è prevista l’autotutela obbligatoria o in relazione ai quali non ricorre la condizione della manifesta illegittimità in presenza di vizi rientranti nell’autotutela obbligatoria, ma è già decorso un anno dalla definitività dell’atto per mancata impugnazione. Anche l’autotutela facoltativa non può essere esercitata se c’è stato un giudicato sostanziale favorevole all’amministrazione finanziaria o quando l’atto di imposizione è stato oggetto, anche parzialmente, di qualunque forma di definizione, anche agevolata. L’istanza deve essere presentata avvalendosi di strumenti atti a certificarne l’invio da parte del soggetto legittimato a farlo. La competenza ad effettuare la correzione è generalmente dello stesso ufficio che ha emanato l’atto, al quale, pertanto, va indirizzata la richiesta di autotutela. L'amministrazione finanziaria deve rispondere all'istanza di autotutela obbligatoria entro 90 giorni dalla sua ricezione.