Quali sono i termini di decadenza per l'autotutela obbligatoria?

Ian Marini
2025-07-17 06:12:35
Numero di risposte
: 12
Niente autotutela obbligatoria anche nel caso in cui sia decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione da parte del contribuente.
Il potere di autotutela facoltativa può essere esercitato: in presenza di vizi non riconducibili ad alcuna delle fattispecie per le quali è prevista l’autotutela obbligatoria o in relazione ai quali non ricorre la condizione della manifesta illegittimità in presenza di vizi rientranti nell’autotutela obbligatoria, ma è già decorso un anno dalla definitività dell’atto per mancata impugnazione.
L'amministrazione finanziaria deve rispondere all'istanza di autotutela obbligatoria entro 90 giorni dalla sua ricezione.
Non è esercitabile l'autotutela obbligatoria in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, a meno che non si tratti di un giudicato meramente processuale ovvero di un giudicato sostanziale basato su motivi diversi da quelli che giustificano l'autotutela.
Mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini previsti a pena di decadenza.

Damiana Valentini
2025-07-17 02:31:01
Numero di risposte
: 11
Tuttavia, pur in presenza di uno di questi casi, non vi sarà l’obbligo di annullamento dell’atto in autotutela se sia intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministrazione finanziaria o sia decorso un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione.
Ai sensi del successivo articolo 21 dello stesso decreto, il ricorso avverso il rifiuto tacito – nei soli casi riconducibili all’autotutela obbligatoria – potrà essere presentato dopo il novantesimo giorno dalla proposizione dell’istanza di autotutela.
Dunque, nel caso dell’autotutela obbligatoria, se l’Amministrazione non si sia pronunciata in merito all’istanza di autotutela proposta dal contribuente, contro tale silenzio il contribuente potrà proporre ricorso, dopo 90 giorni dalla proposizione della stessa e fino a quando il diritto non si sia prescritto.
Non potrà, dunque, proporre ricorso avverso il rifiuto tacito, e quindi in caso di silenzio dell’Amministrazione.
In particolare, viene prevista, all’articolo 19, l’impugnabilità del rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela prevista dall’articolo 10-quater (autotutela obbligatoria) e l’impugnabilità del solo rifiuto espresso sull’istanza di autotutela prevista dall’articolo 10-quinquies (autotutela facoltativa).
Mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

Mario Greco
2025-07-17 01:04:33
Numero di risposte
: 7
Non si applica decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione
Mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini previsti a pena di decadenza
In entrambi i casi, l'autotutela:
Non è preclusa dalla definitività dell'atto impositivo
La differenza fondamentale sta nel fatto che l'autotutela obbligatoria deve essere esercitata dall'amministrazione in presenza di errori manifesti, mentre quella facoltativa lascia un margine di discrezionalità all'ufficio, che valuterà caso per caso l'opportunità di procedere all'annullamento o alla rettifica dell'atto.
In ogni caso, l'esercizio dell'autotutela deve bilanciare l'interesse pubblico alla corretta applicazione delle norme fiscali con i principi di buona fede, collaborazione e affidamento nei rapporti tra amministrazione e contribuente.
L'amministrazione finanziaria deve procedere all'annullamento degli atti impositivi o rinunciare all'imposizione nei seguenti casi di "manifesta illegittimità"
Non si applica in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria
Non necessita di istanza di parte
Può essere applicata anche in pendenza di giudizio
È esercitabile anche in caso di atti definitivi
Si attua in presenza di illegittimità dell'atto o dell'imposizione
Si applica per infondatezza dell'atto o dell'imposizione
Può essere esercitata anche se l'atto è divenuto definitivo
Non è preclusa dalla pendenza di giudizio
Non è preclusa dal mancato esercizio del diritto di impugnazione
Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria
Mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti
Errore sull'individuazione del tributo
Errore di calcolo
Errore di persona
Errore sul presupposto d'imposta
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