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Quali sono i termini per rispondere all'istanza di autotutela?

Ausonio Mancini
Ausonio Mancini
2025-08-01 05:50:28
Numero di risposte : 15
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I termini per rispondere all'istanza di autotutela sono di novanta giorni dalla ricezione dell'istanza, nel caso di autotutela obbligatoria. Questo termine è calcolato a partire dal giorno in cui l’istanza pervenuta all’Ufficio competente, il quale deve comunicare tempestivamente al contribuente la data di ricevimento. L’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate è tenuto a rispondere entro novanta giorni dalla ricezione dell’istanza. L'autotutela facoltativa, regolata dall’art. 10-quinquies della L. 212/2000, consente all’Amministrazione finanziaria di esercitare il proprio potere discrezionale, senza l’obbligo di rispondere entro un termine specifico. Le istanze di autotutela obbligatoria possono essere proposte entro un anno dalla definitività dell’atto impositivo per mancata impugnazione. Oltre questo termine, l’istanza sarà considerata come autotutela facoltativa. L’obbligo di rispondere entro 90 giorni per l’autotutela obbligatoria introduce una maggiore trasparenza e rapidità nell’interazione tra contribuenti e Amministrazione finanziaria. La presentazione dell’istanza di autotutela non sospende né interrompe il termine per impugnare l’atto.
Loretta Amato
Loretta Amato
2025-07-25 03:32:35
Numero di risposte : 16
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Ai sensi del successivo articolo 21 dello stesso decreto, il ricorso avverso il rifiuto tacito – nei soli casi riconducibili all’autotutela obbligatoria – potrà essere presentato dopo il novantesimo giorno dalla proposizione dell’istanza di autotutela. Dunque, nel caso dell’autotutela obbligatoria, se l’Amministrazione non si sia pronunciata in merito all’istanza di autotutela proposta dal contribuente, contro tale silenzio il contribuente potrà proporre ricorso, dopo 90 giorni dalla proposizione della stessa e fino a quando il diritto non si sia prescritto. Contro il rifiuto espresso dell’istanza di annullamento in autotutela, invece, il contribuente potrà proporre ricorso entro il termine ordinario di 60 giorni dalla notificazione dello stesso. Nel caso, invece, di istanza di autotutela facoltativa, a differenza della precedente, il contribuente potrà proporre ricorso solo contro il diniego espresso dell’Amministrazione finanziaria, impugnandolo entro il termine ordinario di 60 giorni; non potrà, dunque, proporre ricorso avverso il rifiuto tacito, e quindi in caso di silenzio dell’Amministrazione. Viene prevista, all’articolo 19, l’impugnabilità del rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela prevista dall’articolo 10-quater e l’impugnabilità del solo rifiuto espresso sull’istanza di autotutela prevista dall’articolo 10-quinquies.
Andrea Damico
Andrea Damico
2025-07-17 07:18:12
Numero di risposte : 15
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L'amministrazione finanziaria deve rispondere all'istanza di autotutela obbligatoria entro 90 giorni dalla sua ricezione. La competenza ad effettuare la correzione è generalmente dello stesso ufficio che ha emanato l’atto, al quale, pertanto, va indirizzata la richiesta di autotutela. L’istanza deve essere presentata avvalendosi di strumenti atti a certificarne l’invio da parte del soggetto legittimato a farlo. In essa vanno riportati: i dati identificativi del contribuente o del suo eventuale rappresentante a cui è stato notificato l’atto di cui si chiede l’annullamento. Non è esercitabile l'autotutela obbligatoria in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, a meno che non si tratti di un giudicato meramente processuale ovvero di un giudicato sostanziale basato su motivi diversi da quelli che giustificano l'autotutela. Nei casi di illegittimità o infondatezza dell’atto o dell’imposizione non rientranti nell’autotutela obbligatoria, l’Agenzia ha comunque la facoltà di correggersi, anche d’ufficio e in pendenza di giudizio o in presenza di atti definitivi.
Vito Sanna
Vito Sanna
2025-07-17 02:58:52
Numero di risposte : 18
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Novanta giorni per rispondere all’istanza di autotutela obbligatoria L’istanza in autotutela non sospende i termini del ricorso La domanda di autotutela va proposta all’Ufficio che ha emesso l’atto di cui si chiede l’annullamento La competenza a esercitare il potere di autotutela è delle strutture territoriali, mentre quelle centrali non sono coinvolte, salvo che le richieste di autotutela abbiano a oggetto atti a rilevanza esterna emessi da queste ultime