Cosa succede dopo l'autotutela?

Ethan Parisi
2025-07-27 22:19:18
Numero di risposte
: 16
Se l’istanza di autotutela non viene accolta o non riceve risposta, il contribuente può presentare un ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria.
Il contribuente deve presentare il ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell’atto contestato.
Chiedere una sospensione cautelare in caso di rischio di danno immediato.
Ad esempio, se la cartella esattoriale può portare al pignoramento del conto corrente.
Il contribuente può anche valutare l’azione legale se l’ufficio non risponde.
L’autotutela tributaria è un’arma potente per correggere errori fiscali senza dover affrontare un lungo contenzioso.
Tuttavia, va utilizzata con attenzione, considerando i suoi limiti e le alternative a disposizione.

Chiara Romano
2025-07-17 05:08:41
Numero di risposte
: 15
L'Agenzia, se prende atto di aver commesso un errore, deve annullare il proprio operato e correggersi, senza che sia necessaria un'istanza del contribuente e anche nei casi di giudizio pendente o di atti definitivi, quando ricorrono i seguenti vizi che danno luogo a manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione.
L'amministrazione finanziaria deve rispondere all'istanza di autotutela obbligatoria entro 90 giorni dalla sua ricezione.
Nei casi di illegittimità o infondatezza dell’atto o dell’imposizione non rientranti nell’autotutela obbligatoria, l’Agenzia ha comunque la facoltà di correggersi, anche d’ufficio e in pendenza di giudizio o in presenza di atti definitivi.
Il potere di autotutela facoltativa può essere esercitato: in presenza di vizi non riconducibili ad alcuna delle fattispecie per le quali è prevista l’autotutela obbligatoria o in relazione ai quali non ricorre la condizione della manifesta illegittimità in presenza di vizi rientranti nell’autotutela obbligatoria, ma è già decorso un anno dalla definitività dell’atto per mancata impugnazione.
La competenza ad effettuare la correzione è generalmente dello stesso ufficio che ha emanato l’atto, al quale, pertanto, va indirizzata la richiesta di autotutela.
In essa vanno riportati: i dati identificativi del contribuente o del suo eventuale rappresentante a cui è stato notificato l’atto di cui si chiede l’annullamento i dati di contatto a cui inviare comunicazioni e notificare l’eventuale provvedimento di accoglimento o diniego della richiesta gli estremi dell’atto di cui si chiede l’annullamento una dettagliata descrizione della fattispecie e ogni documentazione utile all’esame della richiesta i vizi dell’atto e le ragioni di fatto e di diritto per le quali si chiede l’annullamento la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore incaricato.
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