Il ricorso in autotutela non produce nessun effetto.
La Pubblica Amministrazione che lo riceve, infatti, non solo ha chiaramente la facoltà di rigettarlo, ma perfino di non emettere alcun provvedimento e alcuna risposta in merito ad esso, senza che valga la regola del silenzio assenso.
Il ricorso in autotutela, inoltre, non comporta la sospensione dei termini per la presentazione del ricorso vero e proprio, amministrativo o giudiziale.
È, quindi, uno strumento da usare con prudenza avendo il calendario alla mano.
L’attesa e la speranza di una risposta potrebbero, infatti, comportare irreversibilmente lo spirare dei termini per l’opposizione, rendendo l’atto definitivo anche se viziato.
Il ricorso in autotutela non richiede alcuna particolare formula sacramentale o espressione di rito, né specifiche formalità per la sua presentazione.
Il ricorso in autotutela può essere presentato direttamente dal cittadino che assume di aver ricevuto pregiudizio dal provvedimento oggetto di contestazione, senza il necessario patrocinio di un avvocato.
L’atto sarà da presentare alla stessa amministrazione che ha emesso il provvedimento o a quella gerarchicamente sovraordinata.
Il ricorso in autotutela può essere redatto in forma libera.
In ogni caso, gli elementi da non trascurare saranno:
Le generalità del ricorrente;
Gli estremi dell’atto impugnato;
Le ragioni in virtù delle quali si ritiene nulla la multa o comunque il pagamento non dovuto;
La richiesta di annullamento e/o archiviazione del verbale;
La firma del ricorrente.
All’atto sarà da allegare la copia del verbale oggetto di opposizione e ogni altro documento utile a sorreggere le ragioni del ricorso.
Purtroppo non è indicato nulla sulla possibilità che possa esserci un costo per l'istanza in autotutela.