La tutela del patrimonio culturale consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
La tutela è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime.
Allo Stato spetta la legislazione esclusiva in materia di tutela, mentre le Regioni sono invitate a cooperare con il Ministero per i beni e le attività culturali nell'esercizio delle funzioni di tutela.
La competenza regionale è demandata anche alla tutela di manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, stampe e incisioni, sempre che tali beni non appartengano allo Stato.
Il Ministero stabilisce criteri di carattere generale per la verifica della sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico dei beni culturali.
I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per garantirne la tutela, accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, isolarli o restaurarli, eseguire interventi di interesse archeologico.