È fatto divieto al datore di lavoro di licenziare la lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza sino al compimento di un anno di vita del bambino.
È nullo, altresì, il licenziamento intimato a causa della domanda e/o dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice ovvero del lavoratore, per tutta la durata del congedo e fino al compimento di un anno di vita del bambino.
È nullo, altresì, il licenziamento intimato a causa di matrimonio ossia comunicato nel periodo che va dal giorno della richiesta delle pubblicazioni fino ad un anno dalla celebrazione del matrimonio stesso.
Non può, inoltre, essere licenziato il lavoratore infortunato o in malattia essendo allo stesso garantita la conservazione del posto di lavoro fino a tutto il periodo di comporto.
È considerato dalla legge discriminatorio, e quindi vietato, il licenziamento intimato per ragioni di credo politico o di fede religiosa ovvero a causa dell’appartenenza ad un sindacato o della partecipazione ad attività sindacali oppure ad uno sciopero ed anche il licenziamento intimato per motivi razziali, di lingua, di sesso o comunque collegati allo stato di handicap del lavoratore, alla sua età, al suo orientamento sessuale o alle sue convinzioni personali.