Quando il licenziamento è vietato?
Lorenzo Ferrara
2025-11-06 05:04:24
Numero di risposte
: 27
È fatto divieto al datore di lavoro di licenziare la lavoratrice dall’inizio del periodo di gravidanza sino al compimento di un anno di vita del bambino.
È nullo, altresì, il licenziamento intimato a causa della domanda e/o dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice ovvero del lavoratore, per tutta la durata del congedo e fino al compimento di un anno di vita del bambino.
È nullo, altresì, il licenziamento intimato a causa di matrimonio ossia comunicato nel periodo che va dal giorno della richiesta delle pubblicazioni fino ad un anno dalla celebrazione del matrimonio stesso.
Non può, inoltre, essere licenziato il lavoratore infortunato o in malattia essendo allo stesso garantita la conservazione del posto di lavoro fino a tutto il periodo di comporto.
È considerato dalla legge discriminatorio, e quindi vietato, il licenziamento intimato per ragioni di credo politico o di fede religiosa ovvero a causa dell’appartenenza ad un sindacato o della partecipazione ad attività sindacali oppure ad uno sciopero ed anche il licenziamento intimato per motivi razziali, di lingua, di sesso o comunque collegati allo stato di handicap del lavoratore, alla sua età, al suo orientamento sessuale o alle sue convinzioni personali.
Anastasio Conti
2025-10-26 08:18:24
Numero di risposte
: 20
Il licenziamento per motivi economici avviene quando un’azienda decide di ridurre il personale per crisi o riorganizzazione.
Un licenziamento per motivi economici può essere dichiarato illegittimo se il datore di lavoro non rispetta determinate condizioni.
Principali motivi di illegittimità
Mancata prova della reale necessità del licenziamento
Mancato rispetto del criterio di scelta dei lavoratori
Possibilità di ricollocazione del dipendente in un’altra mansione
Licenziamento discriminatorio
Mancato preavviso
Il licenziamento non può essere basato su motivi legati a sesso, età, religione, opinioni politiche o appartenenza sindacale.
Il datore di lavoro deve concedere un preavviso, salvo casi eccezionali.
Se non lo fa, il lavoratore ha diritto a un’indennità sostitutiva.