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Quali sono i tre tipi di licenziamento?

Deborah Martini
Deborah Martini
2025-11-05 03:16:07
Numero di risposte : 26
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Le tipologie di licenziamento si distinguono quindi per la ragione che le determina. Mentre i primi due tipi vengono comminati per ragioni inerenti alla condotta del lavoratore, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e il licenziamento collettivo sono adottati per motivi attinenti alla vita e alla salute aziendale. Il licenziamento per giusta causa è previsto dall’art. 2119 c.c. e dall’art. 1 L. 604/66. L’art. 3 Legge 604/66 regolamenta il licenziamento per giustificato motivo soggettivo. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è adottato per motivi riguardanti “la vita” dell’impresa all’interno della quale il lavoratore opera. Il licenziamento collettivo si rende necessario in casi di riorganizzazione strutturale ed irreversibile, ovvero quando si è costretti a fare a meno dei lavoratori in esubero.
Ursula Rizzi
Ursula Rizzi
2025-10-26 06:14:39
Numero di risposte : 24
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Nell’ordinamento italiano sono previste tre diverse forme di licenziamento: 1. Il licenziamento per giusta causa; 2. Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo; 3. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Ciò che distingue tra loro le tipologie di licenziamento è, innanzi tutto, la ragione che le determina. Il licenziamento per giusta causa fonda le sue ragioni nel rapporto di tipo fiduciario che necessariamente deve esserci tra il lavoratore dipendente ed il suo datore di lavoro. Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo si pone al confine con il precedente: anche quest’ultimo è determinato da una condotta del lavoratore contraria ai suoi obblighi, in sostanza un inadempimento dei suoi doveri contrattuali. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, infine, è adottato per motivi riguardanti “la vita” dell’impresa all’interno della quale il lavoratore opera.
Tommaso Ferrari
Tommaso Ferrari
2025-10-26 04:01:14
Numero di risposte : 20
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I tipi di licenziamento previsti dal diritto del lavoro sono: il licenziamento per giusta causa; il licenziamento per giustificato motivo soggettivo; il licenziamento per giustificato motivo oggettivo; ed infine, il licenziamento collettivo. Il licenziamento per giusta causa rappresenta invece l’ipotesi più grave perché il rapporto cessa immediatamente ed il lavoratore non ha diritto al preavviso. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ha fondamento nell’attività di impresa, ad esempio, il motivo oggettivo può essere la crisi attraversata dalla società, la sua cessazione o la soppressione del posto di lavoro occupato dal dipendente che non può essere ricollocato in altri ruoli. Il licenziamento collettivo è sicuramente meno frequente nella casistica, esso prevede una procedura complessa disciplinata da norme specifiche contenute nella Legge n. 223/1991.