Cosa cambia per le pensioni dei militari?

Battista Fiore
2025-07-22 05:10:42
Numero di risposte
: 14
Per il personale di tali comparti la pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento dell'età anagrafica massima prescritta dai singoli ordinamenti, variabile in funzione della qualifica o grado, congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori.
Questi requisiti tuttavia, sono soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2013, all'adeguamento agli incrementi della speranza di vita valevoli per la generalità dei lavoratori.
Occorre tuttavia evidenziare che il collocamento a riposo d'ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 2013, continua ad avvenire in corrispondenza dell'età massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti che non è adeguata agli incrementi della speranza della vita, nell'ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione.
Pertanto, non si incrementa l’età anagrafica adeguandola agli ulteriori incrementi della speranza di vita se al compimento del limite di età massima per permanenza in servizio l’iscritto ha già maturato il diritto alla pensione di anzianità.
Per i destinatari del sistema contributivo la pensione si consegue, previa risoluzione del rapporto di lavoro, al compimento del 57° anno di età a condizione che risultino versati almeno 5 anni di contribuzione effettiva e che l’importo della pensione, fino ai 65 anni, risulti non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale fatto salvo l'adeguamento dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 2013.
Per il personale che matura i requisiti dopo il 31 dicembre 2010 trova applicazione la disciplina della c.d. finestra mobile di cui alla legge 122/2010.
In assenza dell'emanazione del regolamento di armonizzazione previsto dall'art. 24, comma 18, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico consegue, per il biennio 2023-2024, il diritto alla pensione di anzianità al raggiungimento dei seguenti requisiti.
Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2 della legge 30 luglio 2010, n. 122.
Nel caso di accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica il trattamento pensionistico decorre trascorsi 15 mesi dalla maturazione del predetto requisito.

Gelsomina Gatti
2025-07-22 02:02:12
Numero di risposte
: 4
La pensione militare per vecchiaia non ha delle misure univoche.
A seconda dei gradi o a seconda della Forza a cui si appartiene, l’età pensionabile cambia.
Truppa/Agenti/Vigili: Forze Armate, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Vigili del Fuoco: 60 anni e 7 mesi
Marescialli/Sergenti/Ispettori/Sovrintendenti: Forze Armate, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria: 60 anni e 7 mesi
Vigili del Fuoco: 65 anni e 7 mesi
Ufficiali (fino a Ten. Col.)/Vice Questore Agg./Commissario: Forze Armate, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria: 60 anni e 7 mesi
Vigili del Fuoco: 65 anni e 7 mesi
Colonnelli/Primo Dirigente: Forze Armate, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria: 60 anni e 7 mesi
Vigili del Fuoco: 65 anni e 7 mesi
Generale di Brigata/Dirigente Superiore: Forze Armate: 60 anni e 7 mesi
Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria: 63 anni e 7 mesi
Vigili del Fuoco: 65 anni e 7 mesi
Generale di Divisione/Dirigente Generale: Forze Armate: 61 anni e 7 mesi
Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco: 65 anni e 7 mesi
Generale di Corpo d’Armata/Dirigente Generale: Forze Armate: 63 anni e 7 mesi
Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco: 65 anni e 7 mesi
Le pensioni militari potranno essere erogate a chi ha:
41 anni di contributi, indipendentemente dall’età
età di 58 anni con almeno 35 anni di contributi
età di 54 anni se entro il 31 dicembre del 2011 è stata raggiunta la massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%.

Stefania Ricci
2025-07-22 00:42:44
Numero di risposte
: 17
Per la pensione di vecchiaia sino al 2026 occorrerà, quindi, continuare a soddisfare un requisito anagrafico tondo di 67 anni.
Per gli addetti ai lavori gravosi con almeno 30 anni di contributi che hanno acquisito uno sconto strutturale di cinque mesi sull'età pensionabile la notizia significa la conferma di un'età pensionabile di 66 anni e 7 mesi sino al 2026.
Il mancato adeguamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia comporta poi l'invarianza sino al 2026 anche dei requisiti anagrafici per l'assegno sociale.
Pure per i notturni e gli usuranti che vanno in pensione con le vecchie quote di cui al Dlgs 67/2011 non cambia nulla.
In particolare per i militari non ci sono variazioni alla normativa sulla pensione anticipata, che prevede requisiti contributivi di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne, 41 anni per i cd. lavoratori precoci.

Fortunata Bianco
2025-07-21 23:35:29
Numero di risposte
: 10
Sull’argomento sono intervenuti il Ministero dell’Economia con il decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze pubblicato in G.U. il 17/10/2023, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Difesa con decreto AB05933 REG2024 0399795 del 5/07/2024 e l’INPS con circolare n. 46 del 13/03/2024 che hanno comunicato che, per il biennio 2025/2026, i requisiti pensionistici non sono incrementati.
Sono stati, quindi, confermati anche i limiti di età ed i requisiti per la pensione di vecchiaia e per quella di anzianità anche per il biennio 2025/2026 pertanto, sino a tutto il 2026 i requisiti di accesso alla pensione resteranno invariati e risultano i seguenti:
PENSIONE ANTICIPATA o di ANZIANITÀ 41 anni di contributi 15 mesi di finestra mobile 58 anni di età congiuntamente a 35 anni di contribuzione+ 12 mesi di finestra mobile.
PENSIONE DI VECCHIAIA Qualora si sia maturato il diritto alla pensione anticipata o di anzianità prima del raggiungimento dei requisiti anagrafici corrispondenti ai limiti ordinamentali, la pensione di vecchiaia corrisponde ai limiti ordinamentali.
LIMITI ORDINAMENTALI: 60 anni di età dall’Agente al Primo Dirigente 63 anni di età il Dirigente Superiore 65 anni di età il Dirigente Generale
Se al raggiungimento dei limiti ordinamentali non si è maturato il diritto anche alla pensione anticipata o di anzianità si deve permanere ulteriori 2 anni.
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