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Chi eredità la pensione di guerra?

Elisabetta Bianco
Elisabetta Bianco
2025-07-22 03:41:19
Numero di risposte : 14
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La pensione ai superstiti spetta al coniuge, anche se separato. Tuttavia, al coniuge separato con “addebito” – cioè per colpa – spetta il trattamento pensionistico solo se titolare dell’assegno alimentare stabilito dal Tribunale. La pensione spetta anche al coniuge divorziato se titolare di assegno divorziale, non ha contratto nuove nozze, la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto è anteriore alla data di sentenza di divorzio. In presenza di più coniugi aventi diritto sarà il Tribunale a stabilire le quote spettanti. La pensione ai superstiti spetta ai figli/e che, alla data del decesso del genitore siano minori di 18 anni, studenti di scuola media superiore o professionale di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore, studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, a carico del genitore, inabili di qualunque età, a carico del genitore. I figli/e studenti non perdono la qualifica prevalente di studente se svolgono un lavoro precario e saltuario con un piccolo reddito o attività nell’ambito dei progetti per il volontariato civile. I figli/e inabili, che svolgono attività retribuita presso i laboratori protetti hanno diritto alla pensione ai superstiti. La pensione spetta anche ai nipoti minorenni, a carico degli ascendenti, poiché equiparati ai figli/e purché si trovino in una situazione di bisogno, percepivano il mantenimento da parte del defunto. In mancanza del coniuge, dei figli/e e dei nipoti possono usufruire della pensione ai superstiti i genitori che alla data del decesso del figlio/a abbiano almeno 65 anni, non siano titolari di pensione, ad eccezione della pensione sociale/assegno sociale che saranno revocati, della pensione di guerra e di tutte le pensioni aventi natura assistenziale, risultino a carico del defunto. In mancanza del coniuge, dei figli/e, dei nipoti e dei genitori possono usufruire della pensione ai superstiti anche le sorelle nubili e i fratelli celibi che alla data del decesso del lavoratore siano inabili, anche se di età inferiore a 18 anni, non siano titolari di pensione, risultino a carico del defunto. Il diritto viene meno se gli stessi ottengono un’altra pensione, venga meno l’inabilità, oppure contraggano matrimonio.
Maria Colombo
Maria Colombo
2025-07-22 02:25:59
Numero di risposte : 11
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Le pensioni di guerra non sono trasmissibili per successione ereditaria, ma sono reversibili ai superstiti qualora risultino a carico del dante causa alla data del decesso. La reversibilità segue uno specifico ordine di priorità previsto dalla normativa: coniuge superstite; figli minori di anni 21, figli studenti universitari fino a 26 anni, maggiorenni inabili in condizioni economiche disagiate. La pensione di guerra può essere concessa a: invalidi militari di guerra, compresi quelli dell’Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia; civili invalidi di guerra, tra cui: vittime di bombardamenti, deportati nei campi di concentramento, feriti da ordigni o esplosioni belliche; vedove e orfani di caduti in guerra.
Maruska Palmieri
Maruska Palmieri
2025-07-22 02:16:20
Numero di risposte : 16
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Nella misura della tabella N: al coniuge superstite che mantenga lo stato vedovile o se divorziato a condizioni particolari agli orfani - minori di anni 21 o studenti universitari (comunque non oltre il 26° anno di età) o maggiorenni inabili in disagiate condizioni economiche del titolare di pensione di guerra dalla 2^ all’8^ categoria deceduto per infermità non interdipendente con quella per la quale fruiva di pensione di guerra. Nella misura della tabella G al coniuge superstite che mantenga lo stato vedovile o se divorziato a condizioni particolari agli orfani – minori di anni 21 o studenti universitari (comunque non oltre il 26° anno di età) o maggiorenni inabili in disagiate condizioni economiche del titolare di 1^ categoria o di assegno di incollocabilità e del titolare di pensione di guerra dalla 2^ all’8^ categoria deceduto per infermità interdipendente con quella per la quale fruiva di pensione di guerra. Assegni accessori che vengono liquidati su domanda degli interessati al coniuge superstite: aumento di integrazione, qualora conviva con orfani minorenni, o studenti universitari o maggiorenni inabili in possesso dei requisiti economici di legge; al coniuge superstite e agli orfani: assegno di maggiorazione, se non superano i limiti di reddito previsti dalla legge; al coniuge superstite del pensionato di 1^ categoria: assegno supplementare, se ha convissuto con il dante causa e gli ha prestato assistenza; al coniuge superstite e agli orfani: indennità speciale annua, qualora non svolgano attività lavorativa e si trovino nelle condizioni economiche previste dalla legge. Assegni accessori che vengono liquidati d’ufficio agli orfani: aumento d’integrazione, qualora il trattamento pensionistico venga ripartito tra più aventi diritto.
Bibiana Rossetti
Bibiana Rossetti
2025-07-22 00:17:46
Numero di risposte : 8
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I trattamenti pensionistici di guerra sono benefici economici che lo Stato eroga come atto di risarcimento, a seguito di richiesta, direttamente ai militari e ai civili che hanno subito menomazioni all’integrità psico-fisica per causa di guerra o, se deceduti per la stessa causa, in via indiretta ai loro familiari. I trattamenti pensionistici di guerra diretti sono reversibili ai familiari alla morte del beneficiario. I benefici possono, dunque, essere concessi: direttamente a coloro che hanno subito il danno, la persecuzione o l’internamento, in questo caso si tratta di trattamento diretto; in via indiretta ai familiari, se il danneggiato non ha mai fruito in vita di nessun beneficio, in questo caso si tratta di trattamento indiretto; in via di reversibilità ai familiari, alla morte del danneggiato che aveva fruito in vita di una forma pensionistica, in questo caso si tratta di trattamento di reversibilità.