La pensione ai superstiti spetta al coniuge, anche se separato.
Tuttavia, al coniuge separato con “addebito” – cioè per colpa – spetta il trattamento pensionistico solo se titolare dell’assegno alimentare stabilito dal Tribunale.
La pensione spetta anche al coniuge divorziato se titolare di assegno divorziale, non ha contratto nuove nozze, la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto è anteriore alla data di sentenza di divorzio.
In presenza di più coniugi aventi diritto sarà il Tribunale a stabilire le quote spettanti.
La pensione ai superstiti spetta ai figli/e che, alla data del decesso del genitore siano minori di 18 anni, studenti di scuola media superiore o professionale di età compresa tra i 18 e i 21 anni, a carico del genitore, studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, a carico del genitore, inabili di qualunque età, a carico del genitore.
I figli/e studenti non perdono la qualifica prevalente di studente se svolgono un lavoro precario e saltuario con un piccolo reddito o attività nell’ambito dei progetti per il volontariato civile.
I figli/e inabili, che svolgono attività retribuita presso i laboratori protetti hanno diritto alla pensione ai superstiti.
La pensione spetta anche ai nipoti minorenni, a carico degli ascendenti, poiché equiparati ai figli/e purché si trovino in una situazione di bisogno, percepivano il mantenimento da parte del defunto.
In mancanza del coniuge, dei figli/e e dei nipoti possono usufruire della pensione ai superstiti i genitori che alla data del decesso del figlio/a abbiano almeno 65 anni, non siano titolari di pensione, ad eccezione della pensione sociale/assegno sociale che saranno revocati, della pensione di guerra e di tutte le pensioni aventi natura assistenziale, risultino a carico del defunto.
In mancanza del coniuge, dei figli/e, dei nipoti e dei genitori possono usufruire della pensione ai superstiti anche le sorelle nubili e i fratelli celibi che alla data del decesso del lavoratore siano inabili, anche se di età inferiore a 18 anni, non siano titolari di pensione, risultino a carico del defunto.
Il diritto viene meno se gli stessi ottengono un’altra pensione, venga meno l’inabilità, oppure contraggano matrimonio.