La nuova legge sulla malattia prevede che il lavoratore debba richiedere al medico curante l'invio telematico all'INPS del certificato, per qualsiasi tipo di assenza, entro il giorno successivo a quello in cui è iniziato l'evento, e deve trasmettere copia cartacea o identificativo di tale documento al datore entro due giorni.
In caso di mancata guarigione, dovrà poi richiedere, entro gli stessi termini, il certificato di prosecuzione della malattia.
Si tratta di un accertamento, previsto dallo Statuto dei Lavoratori, atto a verificare non la presenza del dipendente nel proprio domicilio, ma l'esistenza o meno della patologia per la quale è stata emessa certificazione.
Tale verifica può essere predisposta sia dal datore, che dall'Inps.
Per quanto concerne gli Statali ed il personale degli Enti Locali, la reperibilità è valida per l'intera settimana, festività comprese, nelle fasce orarie che vanno dalle 9:00 alle 13:00, e dalle 15:00 alle 18:00.
Rispetto agli Statali, i privati hanno sempre il vincolo di reperibilità, anche durante festivi e week-end, ma con fasce orarie che partono dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.
Non esiste obbligo di reperibilità, invece, né per pubblici, né per personale privato, in caso di malattie nelle quali è a rischio la vita del lavoratore, d'infortunio sul lavoro, patologie per causa di servizio, gravidanza a rischio, eventi morbosi correlati all'invalidità attestata e, naturalmente, ricovero ospedaliero.
In caso di assenza immotivata o d'impossibilità all'accesso o al controllo entro le fasce di reperibilità, al lavoratore verrà negato il 100% della retribuzione per i primi 10 giorni di patologia, ed avrà diritto, per le giornate successive, solo al 50% della retribuzione.
Vi sono comunque 15 giorni di tempo per fornire una giustificazione in merito all'assenza.
Una volta che il lavoratore sia risultato assente dal proprio domicilio, la successiva visita ambulatoriale, alla quale avrà il dovere di presentarsi, non costituisce una giustificazione dell'assenza, ma è preordinata alla sola verifica della patologia: pertanto, le sanzioni, pur sussistendo l'evento morboso, saranno comunque applicabili.