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Cosa dice la nuova legge sulla malattia?

Luca Riva
Luca Riva
2025-07-23 10:06:39
Numero di risposte : 13
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La nuova legge sulla malattia prevede che i pensionati che intraprendono un nuovo rapporto di lavoro subordinato hanno il diritto al riconoscimento dell’indennità di malattia. Il diritto all’indennità di malattia spetta ai pensionati-lavoratori solo se l’indennità è prevista dal settore di appartenenza e in conformità con la nuova copertura assicurativa. Per i pensionati che si rioccupano, non sussiste deroga al generale obbligo a carico del datore di lavoro di versare i contributi a finanziamento dell’ indennità di malattia del lavoratore. Esistono alcuni casi in cui l’indennità non è riconosciuta, ad esempio in tutti i casi in cui vige un regime di incumulabilità tra redditi di lavoro e trattamento pensionistico. Un altro caso è quello dei titolari di pensione di inabilità, dove in caso di prestazione lavorativa accertata, viene revocata la pensione, con la perdita dello “status” di pensionato e con l’acquisizione di quello di lavoratore. Per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata, la normativa prevede espressamente che le prestazioni di malattia e degenza ospedaliera non siano erogabili ai titolari di pensione. Per gli operai agricoli a tempo determinato, il diritto all’indennità cessa alla scadenza degli elenchi anagrafici, salvo un nuovo rapporto di lavoro attivo.
Luisa Sartori
Luisa Sartori
2025-07-23 10:04:25
Numero di risposte : 14
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La nuova legge sulla malattia prevede che il lavoratore debba richiedere al medico curante l'invio telematico all'INPS del certificato, per qualsiasi tipo di assenza, entro il giorno successivo a quello in cui è iniziato l'evento, e deve trasmettere copia cartacea o identificativo di tale documento al datore entro due giorni. In caso di mancata guarigione, dovrà poi richiedere, entro gli stessi termini, il certificato di prosecuzione della malattia. Si tratta di un accertamento, previsto dallo Statuto dei Lavoratori, atto a verificare non la presenza del dipendente nel proprio domicilio, ma l'esistenza o meno della patologia per la quale è stata emessa certificazione. Tale verifica può essere predisposta sia dal datore, che dall'Inps. Per quanto concerne gli Statali ed il personale degli Enti Locali, la reperibilità è valida per l'intera settimana, festività comprese, nelle fasce orarie che vanno dalle 9:00 alle 13:00, e dalle 15:00 alle 18:00. Rispetto agli Statali, i privati hanno sempre il vincolo di reperibilità, anche durante festivi e week-end, ma con fasce orarie che partono dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00. Non esiste obbligo di reperibilità, invece, né per pubblici, né per personale privato, in caso di malattie nelle quali è a rischio la vita del lavoratore, d'infortunio sul lavoro, patologie per causa di servizio, gravidanza a rischio, eventi morbosi correlati all'invalidità attestata e, naturalmente, ricovero ospedaliero. In caso di assenza immotivata o d'impossibilità all'accesso o al controllo entro le fasce di reperibilità, al lavoratore verrà negato il 100% della retribuzione per i primi 10 giorni di patologia, ed avrà diritto, per le giornate successive, solo al 50% della retribuzione. Vi sono comunque 15 giorni di tempo per fornire una giustificazione in merito all'assenza. Una volta che il lavoratore sia risultato assente dal proprio domicilio, la successiva visita ambulatoriale, alla quale avrà il dovere di presentarsi, non costituisce una giustificazione dell'assenza, ma è preordinata alla sola verifica della patologia: pertanto, le sanzioni, pur sussistendo l'evento morboso, saranno comunque applicabili.
Alessandra Neri
Alessandra Neri
2025-07-23 08:42:14
Numero di risposte : 17
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Se sei un lavoratore dipendente e ti devi assentare dal lavoro per malattia, hai diritto di percepire comunque una retribuzione, nella misura e per il tempo determinati dalla legge o dalla contrattazione collettiva. A seconda dei casi, tale retribuzione graverà interamente a carico del datore di lavoro o sarà a carico dell'INPS. Durante l'assenza per malattia ti viene inoltre garantita per legge la conservazione del posto di lavoro per un determinato periodo di tempo. La durata di tale periodo in cui vige il divieto di licenziamento è stabilita dalla contrattazione collettiva applicata ed è generalmente quantificata in 180 giorni per anno civile. In ogni caso, il periodo di assenza dal lavoro per malattia è computato nell'anzianità di servizio. Devi comunicare tempestivamente al datore di lavoro l'assenza per malattia e l'indirizzo di reperibilità. Per ricevere dall'INPS l'indennità di malattia hai l’obbligo di farti rilasciare il certificato di malattia dal tuo medico curante, che provvede a trasmetterlo telematicamente all’INPS. Durante il periodo di malattia hai l'obbligo di essere reperibile presso il domicilio che hai comunicato per l'eventuale visita del medico fiscale, visita che può essere disposta sia d'ufficio sia su richiesta del datore di lavoro. Hai l'obbligo di reperibilità presso l'indirizzo abituale o il domicilio per tutti i giorni riportati nella certificazione di malattia, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.