Cosa succede dopo 12 anni di affitto?

Salvatore Serra
2025-07-26 05:02:11
Numero di risposte
: 14
La proroga è il prolungamento della durata del contratto per un periodo ulteriore che deve essere obbligatoriamente comunicata all’Agenzia.
L’imposta deve essere versata entro 30 giorni dalla scadenza del contratto.
Nel calcolo dell’imposta da versare si deve tener conto anche di eventuali adeguamenti del canone di locazione.
La proroga può essere comunicata con una delle seguenti modalità: tramite i servizi telematici dell’Agenzia presentando il modello RLI cartaceo, debitamente compilato, all’ufficio presso il quale è stato registrato il contratto.
La mancata comunicazione della proroga del regime della cedolare secca non comporta la revoca dell’opzione se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente con quel regime, versando l'imposta sostitutiva e indicando i relativi redditi in dichiarazione in maniera appropriata.

Ortensia Marino
2025-07-26 03:55:28
Numero di risposte
: 12
Il contratto dopo i 6+6 si rinnova in automatico ad ogni scadenza per ulteriori 6 anni, +6, +6, ecc...salvo disdetta 12 mesi prima.
Nel caso di cessione di azienda, il cedente solitamente comunica al locatore la cessione di attività e i dati del subentrante, e quel contratto prosegue così com'è con solo subentro del conduttore, senza diritto di rifarne uno nuovo.
Anche perché rifarne uno nuovo alle stesse condizioni sarebbe controproducente, vuol dire ripartire da 6+6.

Domenico Ferrari
2025-07-26 02:44:00
Numero di risposte
: 10
La normativa in materia di locazione è molto chiara e fornisce indicazioni precise sul rinnovo tacito e sulle modalità per evitarlo.
Il contratto di locazione si rinnova automaticamente alla scadenza, senza bisogno di un accordo esplicito tra le parti in tal senso.
In assenza di comunicazioni da parte di locatore o conduttore, l’accordo viene quindi prorogato.
La durata complessiva della locazione non ha particolare rilevanza.
Ad esempio, un locatario può risiedere nella stessa abitazione per 15 anni con un contratto 3+2 rinnovato più volte.
In mancanza di comunicazioni contrarie da entrambe le parti, il contratto si rinnova automaticamente alle stesse condizioni, sia alla prima che alla seconda scadenza.
Nel contratto 4+4, il rinnovo avviene a parità di condizioni e durata, mentre per il contratto 3+2 l’estensione riguarda solo altri due anni.
Tuttavia, può accadere che, nonostante il locatore abbia manifestato la volontà di non rinnovare il contratto, il conduttore sia comunque legittimato a restare all’interno dell’immobile.
In tali casi, il contratto si considera rinnovato nonostante la diversa volontà del proprietario.
Il locatore può rifiutare il rinnovo senza indicare un motivo specifico solo alla seconda scadenza del contratto, mentre alla prima deve dimostrare l'urgenza di riutilizzo dell'immobile.

Gerlando Fiore
2025-07-26 01:40:23
Numero di risposte
: 9
Se il locatore intende recuperare la disponibilità dell’immobile una volta decorsi i primi dodici anni di locazione ed impedire la rinnovazione del contratto, dovrà avere cura di inviare al conduttore una lettera di disdetta almeno 12 mesi prima della scadenza.
In caso di mancato o tardivo invio, il contratto si intenderà rinnovato per ulteriori sei anni.
Pertanto, nel caso sottoposto, qualora il locatore abbia omesso di inviare entro la fine dell’ultimo anno di contratto regolare disdetta, il contratto di locazione si rinnoverà tacitamente, alle medesime condizioni, per altri 6 anni.
La citata disdetta deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere espressamente la comunicazione che non si intende rinnovare il contratto con invito a riconsegnare l’immobile alla scadenza.

Fulvio Sanna
2025-07-26 00:30:10
Numero di risposte
: 14
Rinnovatosi almeno una volta il rapporto di locazione, il locatore diviene libero di impedirne qualsiasi ulteriore prosecuzione.
Solo in tali circostanze, la posizione del locatore viene parificata a quella del conduttore, il quale – si ribadisce – è invece sempre libero di far cessare il contratto in occasione di qualsiasi sua scadenza, senza mai dover addurre motivazione alcuna.
Sul piano giuridico, al maturare della seconda scadenza contrattuale il locatore è libero di far cessare il contratto, disdettandolo per tempo (preavviso minimo di 12 mesi, aumentati a 18 per le attività alberghiere e teatrali) senza essere tenuto ad indicare i motivi della propria decisione.
Resta ovviamente la necessità che la disdetta abbia forma scritta e pervenga effettivamente alla controparte nel rispetto dell’inderogabile termine di preavviso previsto dalla legge.
Qualora dodici mesi prima della scadenza una delle parti non faccia pervenire all’altra, mediante lettera raccomandata, disdetta per la cessazione del presente contratto, la locazione si intenderà prorogata per lo stesso periodo di originaria durata in conformità all’art.28 della legge del 27 luglio 1978.
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