Il lavoratore ha l’obbligo di informare immediatamente il proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli sia capitato, anche se di lieve entità, altrimenti perde il diritto all’indennità per i giorni precedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di inviare telematicamente all’Inail, entro due giorni da quando riceve dal lavoratore i dati di riferimento del certificato, la denuncia di infortunio ai fini assicurativi in caso di infortuni con conseguenze superiori ai tre giorni di prognosi.
Il datore di lavoro, entro due giorni da quando riceve dal lavoratore i dati di riferimento del certificato, ha l’obbligo di inviare telematicamente all’Inail, ai soli fini statistico/informativi la comunicazione dei dati dell’infortunio se la certificazione medica riporta una prognosi di almeno un giorno.
In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, deve segnalare l'evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio, fermo restando comunque l'obbligo di inoltro della denuncia nei termini e con le modalità di legge.
Il servizio online consente all’utente registrato ai Servizi Online Inail la compilazione di tutti i dati necessari all'Istituto per avviare e istruire la pratica.
Il datore di lavoro che provveda alla trasmissione della denuncia di malattia professionale per via telematica è sollevato dall'onere di invio contestuale del certificato medico.
Il servizio online è disponibile al datore di lavoro registrato ai Servizi Online Inail, dopo autenticazione, e consente di inserire tutti i dati necessari all’Istituto per avviare e istruire la pratica.
Il datore di lavoro può consultare i dati del certificato medico utilizzando il servizio online “Ricerca certificati medici” effettuandone la ricerca tramite i suddetti riferimenti.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di inviare telematicamente all’Inail, entro cinque giorni dalla data in cui ha ricevuto dal lavoratore i dati di riferimento del certificato, la denuncia di malattia professionale o di silicosi/asbestosi.
Il lavoratore ha l’obbligo di denunciare la malattia professionale al proprio datore di lavoro entro il termine di 15 giorni dalla manifestazione di essa, altrimenti perde il diritto all’indennizzo per il tempo antecedente la denuncia.
Il lavoratore ha l’obbligo di comunicare al datore di lavoro i riferimenti del primo certificato medico e dei certificati successivi.
Il datore di lavoro, indipendentemente da ogni valutazione personale sul caso, ha l’obbligo di inviare telematicamente all’Inail, entro cinque giorni dalla data in cui ha ricevuto dal lavoratore i dati di riferimento del certificato, la denuncia di malattia professionale o di silicosi/asbestosi.
In caso di lavoratori cessati dal servizio o ex dipendenti di aziende cessate è consentita la trasmissione via PEC del modulo 101 Prest. da parte dei datori di lavoro che si trovino nella impossibilità di fornire le informazioni, entro i termini previsti.