Quanto tempo ho per denunciare un infortunio sul lavoro?

Renata Marini
2025-09-01 07:03:42
Numero di risposte
: 20
Il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro, anche se l’infortunio è di lieve entità.
Difatti, il dipendente che non comunica l’accaduto perde il diritto all’indennizzo INAIL per i giorni antecedenti a quello in cui il datore ha avuto notizia dell’evento.
La denuncia dell’infortunio deve essere presentata per via telematica: entro due giorni da quello in cui il datore ne è venuto a conoscenza;
entro ventiquattr’ore per infortuni mortali.
La mancata denuncia comporta una sanzione da 1.290 a 7.745,00 euro.
I giorni di infortunio vengono pagati dal datore di lavoro, in caso di prognosi inferiore a 3 giorni.
A partire dal quarto giorno il pagamento passa in carico all’INAIL che erogherà un’indennità pari:
al 60% della retribuzione media giornaliera a partire dal quarto giorno fino al novantesimo giorno di infortunio;
al 75% della retribuzione media giornaliera dal novantunesimo giorno e fino alla guarigione.
Per poter parlare di infortunio e far scattare quindi la copertura assicurativa INAIL, devono avere luogo le seguenti circostanze:
causa violenta che porta a una lesione psico-fisica;
nesso tra l’evento traumatico e la prestazione di lavoro;
postumi che costringano il lavoratore a dover stare a casa per più di tre giorni.
Sul sito del Ministero del Lavoro si legge: “per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa".
La legge tutela anche l’infortunio in itinere, ovvero gli incidenti che possono capitare nel tragitto percorso per recarsi al lavoro o tornare dal lavoro a casa, per spostarsi da una sede ad un’altra o durante le pause lavorative.
Sono tutelati e coperti anche gli incidenti causati dal lavoratore stesso.

Ugo Villa
2025-08-22 19:47:17
Numero di risposte
: 14
Il lavoratore ha l’obbligo di informare immediatamente il proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli sia capitato, anche se di lieve entità, altrimenti perde il diritto all’indennità per i giorni precedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell’infortunio.
Il datore di lavoro, entro due giorni da quando riceve dal lavoratore i dati di riferimento del certificato, ha l’obbligo di inviare telematicamente all’Inail la comunicazione dei dati dell’infortunio se la certificazione medica riporta una prognosi di almeno un giorno.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di inviare telematicamente all’Inail, entro due giorni da quando riceve dal lavoratore i dati di riferimento del certificato, la denuncia di infortunio ai fini assicurativi in caso di infortuni con conseguenze superiori ai tre giorni di prognosi.
In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, deve segnalare l'evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio.
Il lavoratore ha l’obbligo di denunciare la malattia professionale al proprio datore di lavoro entro il termine di 15 giorni dalla manifestazione di essa, altrimenti perde il diritto all’indennizzo per il tempo antecedente la denuncia.

Violante Grassi
2025-08-16 06:39:25
Numero di risposte
: 24
Il datore di lavoro deve trasmettere esclusivamente in via telematica all’INAIL, e per il suo tramite, al SINP, la comunicazione di infortunio entro 48 ore dalla ricezione dei dati identificativi del certificato medico inviato all’INAIL direttamente dal medico/struttura di pronto soccorso.
La denuncia di infortunio entro 2 giorni dalla ricezione degli estremi del certificato medico, compilando l’apposito modulo facilmente reperibile sul sito dell’INAIL, termine questo che si riduce a 24 ore dall’evento in caso di infortunio mortale o con pericolo di morte.
In caso di infortuni con prognosi superiore a 3 giorni, il datore di lavoro deve inviare copia della denuncia/comunicazione anche all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Se il datore di lavoro non rispetta l’obbligo di comunicazione o di denuncia di infortunio, il lavoratore – munito di copia del certificato medico – può informare direttamente la sede INAIL competente.
Dal 12 ottobre 2017, per gli infortuni sul lavoro superiori a tre giorni, va tenuto conto anche dell’art 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs. n. 81/2008 e della conseguente sanzione, prevista dall’art. 55, comma 5, lettera g) dello stesso decreto, che va da € 1.228,50 a € 5.528,28.

Giacinto Ferraro
2025-08-13 17:23:19
Numero di risposte
: 30
La denuncia dell’infortunio deve essere presentata, attraverso gli appositi servizi telematici, entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che ha prestato la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.
Per gli infortuni mortali e gli infortuni per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata entro ventiquattro ore dall’infortunio.
Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni da quello dell’infortunio per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell’ulteriore certificazione medica di infortunio che ha accertato la mancata guarigione nel termine di tre giorni.
L’art. 53, comma 1, del D.P.R. 1124/1965 stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’Inail gli infortuni non guaribili entro tre giorni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori.

Nico De Santis
2025-08-03 15:51:37
Numero di risposte
: 34
Il lavoratore che ha subito un infortunio deve comunicare immediatamente l’incidente al proprio datore di lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto, a norma di legge, a denunciare all’Inail l’infortunio occorso al proprio dipendente entro due giorni da quello in cui ne abbia avuto notizia.
Se il lavoratore omette di dare immediatamente avviso dell’infortunio che ha subìto al proprio datore di lavoro e il datore di lavoro, a sua volta, non avendo avuto in altro modo notizia dell’infortunio occorso al proprio dipendente, non presenta denuncia dell’infortunio all’Inail, il lavoratore perderà l’indennità relativa ai giorni precedenti a quello in cui il datore ha avuto concretamente notizia dell’infortunio.
L’obbligo di denuncia per il datore di lavoro è valido unicamente per gli infortuni che sono stati prognosticati non guaribili entro tre giorni.
Il datore di lavoro dovrà allegare alla denuncia gli estremi del certificato medico che deve essere già stato trasmesso all’Inail direttamente dal medico che ha prestato soccorso.
Due o tre giorni prima della scadenza della prognosi indicata sul certificato medico del Pronto soccorso, l'infortunato dovrà recarsi alla visita medica presso gli ambulatori dell'Inail, per valutare la continuazione o la chiusura dell’infortunio.

Giacomo Rinaldi
2025-07-24 11:56:11
Numero di risposte
: 26
Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada.
Non ottemperando a tale obbligo e nel caso in cui il datore di lavoro non abbia comunque provveduto all’inoltro della denuncia/comunicazione nei termini di legge, l’infortunato perde il diritto all’indennità di temporanea per i giorni ad esso antecedenti.
Il datore di lavoro, infatti, ha l’obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla data di ricezione dei riferimenti del certificato medico già trasmesso per via telematica all’Inail direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
In caso di inerzia del datore di lavoro, il lavoratore può denunciare egli stesso l’infortunio sul lavoro recandosi presso la sede Inail competente con la copia del certificato rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
La sede Inail competente alla trattazione del caso di infortunio sul lavoro è quella del domicilio del lavoratore, ove diverso dalla residenza.
Il lavoratore allo scadere dei giorni di prognosi riconosciuti e certificati dal presidio medico e/o dal medico curante che ha effettuato le prime cure può presentarsi presso gli ambulatori della sede Inail per il prosieguo delle cure e il riconoscimento dell’evento lesivo.
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